Art. 85 Tulps: «È vietato comparire mascherato in luogo pubblico»

Art. 85 Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza): «È vietato comparire mascherato in luogo pubblico».

Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
Le nuove disposizioni in tema di sicurezza, prevedono, all’art. 5: «E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a RENDERE DIFFICOLTOSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo».
Le mascherine sul viso, durante una epidemia, sono un “giustificato motivo“?

E chi lo ha stabilito? Quale autorità sanitaria ha certificato che le mascherine evitano il contagio da covid19?
E’ il DISTANZIAMENTO SOCIALE che impedisce il contagio, non l’utilizzo (imposto o volontario), magari improprio e sovente errato, di mascherine.

Francesco Bottone

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