La strada Legale :Prescrizione medica, Carta Europea dei Diritti del Malato, Reclami, Denuncia, Scudo Penale, Responsabilità Civile

 Come è ormai noto,  il Siero Genico Sperimentale DEVE ESSERE PRESCRITTO DAL MEDICO, quindi è evidente che se il medico si rifiuta va denunciato. 

AIFA HA CONFERMATO CHE CI VUOLE PRESCRIZIONE MEDICA PER I SIERI SPERIMENTALI 👉 https://liberopensiero2019.blogspot.com/2021/12/obbligo-di-prescrizione-medica-per-i.html

Innanzitutto vediamo cos'è la prescrizione o ricetta medica :

Si tratta di un documento compilato, timbrato e firmato da un medico chirurgo, abilitato alla professione ed iscritto all’Albo professionale, che consente ad un utente del Servizio sanitario nazionale di recarsi in farmacia ad acquistare (o a farsi consegnare, se ha l’esenzione totale dal pagamento dei farmaci) i medicinali richiesti o prescritti.

Non tutti vanno presi allo stesso modo e, pertanto, non tutte le ricette mediche sono uguali. Esistono vari tipi che ora elenchiamo.

Ricetta medica rossa

Si tratta della tipica ricetta medica alla quale siamo più abituati. Ha dei bordi e delle caselle rosse in cui vanno inseriti i dati del paziente, la data di prescrizione ed i medicinali da prendere. Deve riportare anche la firma ed il timbro del medico che la rilascia.

La ricetta rossa può essere compilata e rilasciata da:

  • il medico di medicina generale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale;
  • il medico addetto alla continuità assistenziale pubblica;
  • il pediatra di libera scelta convenzionato con il Sistema sanitario nazionale;
  • il medico dipendente del Servizio sanitario nazionale;
  • lo specialista ambulatoriale interno.

Ricetta medica bianca

Questo tipo di ricetta viene rilasciata solitamente da un medico privato non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e, quindi, non autorizzato a rilasciare la ricetta rossa. In questo caso, se il farmaco è coperto dal Ssn, il paziente deve andare dal medico di famiglia per farsi fare la ricetta rossa in modo da non dover sostenere l’intero costo.

Ma, in realtà, anche il medico di base può compilare e rilasciare la ricetta bianca nel caso in cui debba prescrivere al paziente un farmaco non coperto dal Ssn. Il costo del farmaco, quindi, sarà a carico dell’utente.

La ricetta bianca deve riportare comunque il nome del paziente, i dati del medico, la sua firma ed il timbro.

Ricetta medica elettronica

La ricetta elettronica è quella bianca in formato A5 rilasciata soltanto dai medici autorizzati all’emissione della ricetta rossa.

Per compilarla, il medico utilizza un apposito software ed inserisce i dati essenziali che servono per l’acquisto dei medicinali in farmacia. La prescrizione viene registrata in un database.

Questo tipo di ricetta consente, oltre che risparmiare sui costi di quella rossa con la filigrana, la possibilità di accedere alla prescrizione anche quando materialmente non si ha il «pezzo di carta» in mano, purché si sia in possesso del numero di ricetta elettronica rilasciato dal software. Basterà fornire quel numero al farmacista per risalire alla prescrizione e poter acquistare i farmaci.

Inoltre, a differenza di quella rossa che si può utilizzare solo nella Regione di residenza, la ricetta elettronica ha validità in tutto il Paese.

La ricetta elettronica non si può rilasciare per l’acquisto di:

  • farmaci stupefacenti;
  • ossigeno;
  • sostanze psicotrope;
  • farmaci in distribuzione per conto;
  • farmaci che richiedono un piano terapeutico Aifa;
  • farmaci prescritti al domicilio del paziente o in Rsa.

In questi casi, si rende necessaria la ricetta rossa.

Ricetta medica ripetibile o non ripetibile

La ricetta rossa può essere ripetibile o non ripetibile.

Nel primo caso, la ricetta ha una validità di 6 mesi entro i quali è possibile acquistare fino a 10 volte il farmaco riportato, a meno che nel frattempo la terapia venga modificata oppure che il medico abbia indicato il numero massimo di confezioni da acquistare. Unica eccezione, quella che riguarda i medicinali stupefacenti: in questo caso, la validità è di 30 giorni.

La ricetta non ripetibile, invece, può essere utilizzata una sola volta e dura 30 giorni, escluso quello in cui è stata rilasciata.

Ricetta medica limitativa

Si tratta di una ricetta dedicata ai farmaci utilizzabili da certi medici o in determinati ambienti. Nel dettaglio:

  • farmaci utilizzabili soltanto in ambiente ospedaliero. Riportano sulla confezione la scritta «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico»;
  • farmaci acquistabili su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
  • farmaci riservati all’uso da parte di specialisti in ambulatorio.

Ricetta medica ministeriale speciale

Questo tipo di ricetta viene rilasciata per le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte al controllo del ministero della Salute e dei farmaci che contengono tali sostanze, utilizzati per le terapie del dolore, per le cure palliative o per il trattamento della tossicodipendenza.

Ricetta medica: quando se ne può fare a meno

Possono darsi delle circostanze in cui si abbia bisogno di un farmaco ma non si abbia la possibilità di ottenere subito la ricetta medica. Sono le situazioni di necessità e di urgenza regolamentate dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008, in cui è consentito ritirare il medicinale anche senza la ricetta. 

Succede quando:

  • c’è la necessità di proseguire la cura per alcune malattie croniche (ad esempio, diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva). Il farmacista può consegnare il medicinale alla persona se ci sono elementi che dimostrino l’utilizzo di quel farmaco (come ricette precedenti in cui è prescritto, documento che attesta la malattia cronica per la quale è indicato, conoscenza diretta della salute della persona da parte del farmacista, ecc.)
  • necessità di non interrompere una cura, ad esempio la terapia con antibiotici. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in presenza di elementi che confermano che la persona sia in trattamento con il farmaco, quali la presenza in farmacia di una precedente ricetta oppure l’esibizione di una confezione inutilizzabile;
  • necessità di proseguire una cura dopo la dimissione dall’ospedale. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in presenza di documentazione che attesti la dimissione dall’ospedale negli ultimi due giorni e la necessità di proseguire quella terapia.

Il paziente, però, in qualsiasi caso, deve sottoscrivere e consegnare al farmacista una «dichiarazione di assunzione di responsabilità» e il farmacista deve consegnare al cittadino una scheda da portare al medico curante.

Il farmacista può consegnare una sola confezione, la più piccola esistente, del farmaco richiesto. Il costo è completamente a carico del cittadino.

Carta Europea dei Diritti del Malato 

La salute è un diritto fondamentale di ogni persona e in Italia, questo diritto, è sancito della Costituzione ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti", Costituzione Italiana art. 32). Per tutelare tale diritto, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - attraverso le proprie strutture, servizi e attività - persegue la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, secondo i principi dell’Universalità, dell’Uguaglianza e dell’Equità (Legge 23 dicembre 1978, n. 833).

I cittadini, nel loro rapporto con i servizi sanitari, sono titolari di specifici diritti. Con la Carta Europea dei diritti del malato, le associazioni di cittadini e pazienti hanno individuato 14 diritti fondamentali: (Fonte Ministero della Salute) 

  1. Diritto a misure preventive
  2. Diritto all'accesso
  3. Diritto all'informazione
  4. Diritto al consenso
  5. Diritto alla libera scelta
  6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità
  7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti
  8. Diritto al rispetto di standard di qualità
  9. Diritto alla sicurezza
  10. Diritto all'innovazione
  11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari
  12. Diritto a un trattamento personalizzato
  13. Diritto al reclamo
  14. Diritto al risarcimento
Carta dei Diritti e dei Doveri del Paziente
 
Questa Carta nasce con l’intento di informare il paziente su tutti i suoi diritti, ma anche sui suoi doveri, all’interno delle strutture e nel corso dello svolgimento dei servizi sanitari e riabilitativi effettuati presso le sedi del Gruppo Studio Ronconi.

La carta si richiama ai principi enunciati nei seguenti documenti:
  • Costituzione Italiana, artt. 2-3-32 (1948);
  • Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, art. 25 (1948);
  • Risoluzione n. 23 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (1970);
  • Carta dei Diritti del Malato, adottata dalla CEE (1979);
  • Carta dei 33 Diritti del Cittadino, redatta nella prima sessione pubblica per i Diritti del Malato (1980);  I 14 Diritti dei Cittadini
  • Protocollo Nazionale sul Servizio Sanitario per le nuove Carte dei Diritti del Cittadino approvato nel 1995
 
Parte I: I DIRITTI
  • L’utente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni etiche, morali, filosofiche e religiose.
  • Durante il periodo di cura ha diritto ad essere individuato con il proprio nome e cognome. Ha altresì diritto ad essere interpellato con rispetto.
  • L’utente ha diritto di ricevere un'assistenza adeguata alle necessità dettate dal proprio stato di salute psico-fisico
  • L’utente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, ed alle modalità di accesso
  • Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in  cura.
  • Quando l’utente non sia in grado di decidere per se stesso in piena autonomia, tutte le informazioni sul suo stato di salute psico-fisico e sui trattamenti proposti dovranno essere fornite ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria
  • L’utente ha il diritto di ottenere dall’equipe che lo segue informazioni complete e comprensibili in merito alla terapia proposta e di ricevere notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto ad interventi diagnostici e terapeutici, nel rispetto della privacy.
  • Le informazioni vanno fornite all’utente con modalità che tengano conto del livello culturale, dell’emotività e della sua capacità di comprensione
  • L’utente ha il diritto di rinunciare a prestazioni programmate informando tempestivamente i sanitari che lo seguono delle sue intenzioni, espressione della sua volontà.
  • L’utente ha diritto di presentare segnalazioni ed inoltrare reclami che debbono essere sollecitamente esaminati dai responsabili della struttura, ed essere informato tempestivamente sull'esito degli stessi.
  • I rapporti con l’utenza e l’accesso ai servizi si esplicano senza discriminazioni e nel rispetto dell’uguaglianza dei diritti degli utenti.
  • Gli operatori dei vari servizi ispirano i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
  • Costituisce impegno prioritario garantire un’erogazione dell’assistenza continua, regolare e senza interruzioni, ridurre nei limiti del possibile la durata di eventuali disservizi. In caso di funzionamento irregolare vengono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
  • L’utente può prospettare osservazioni, formulare suggerimenti, collaborando così al miglioramento dei servizi sanitari. L’utente può altresì esprimere il proprio gradimento sui servizi ricevuti.
  • L’utente ha diritto di usufruire di quanto previsto dalla Carta dei Servizi Sanitari di questa struttura
 
Parte II: I DOVERI
  • L'accesso in struttura comporta  da parte dell’utente/tutore una predisposizione alla fiducia e al  rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l'impostazione di un corretto programma terapeutico assistenziale e riabilitativo.
  • È dovere di ogni utente/tutore informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate, attenendosi alle procedure interne
  • I familiari degli utenti in età evolutiva che frequentano l’ambulatorio debbono attendere i minori in sala d’attesa o rimanere nelle vicinanze del centro e facilmente rintracciabili; tale indicazione è valida anche per chi accompagna  gli adulti che non sono autosufficienti.
  • Quando accede in struttura, l’utente/tutore è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri utenti e a collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico laureato, riabilitativo e assistenziale
  • Ha il dovere di comunicare ai sanitari le informazioni riguardanti il proprio stato di salute, utili al buon andamento del programma riabilitativo e necessarie a tutelare la salute del personale che lo cura
  • L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura nella quale si accede devono essere rispettati in ogni circostanza.
  • Nella struttura è vietato fumanre


 Alla Carta dei servizi sanitari, inoltre, è allegato il Regolamento di pubblica tutela, che prevede il diritto di ogni paziente e delle associazioni a cui, eventualmente, il malato si appoggia, a presentare un reclamo, un’osservazione o una denuncia verso atti o comportamenti che negano o limitano la fruizione delle prestazioni o che mostrano un disservizio evidente, come quello, appunto della negligenza. Insomma, se ho un mal di pancia e mi viene diagnosticata una banale indigestione anziché un tumore all’intestino, negandomi la possibilità di fare degli esami approfonditi che potrebbero salvarmi la vita, avrò pure diritto ad alzare la voce.

Ricordiamo che, per definizione, il concetto di negligenza ha tre risvolti. Può essere, infatti:

  • l’atteggiamento di chi adempie svogliatamente e con scarso impegno i propri doveri;
  • l’atto che denota trascuratezza, grave dimenticanza o disattenzione;
  • il venir meno agli oneri previsti da un contratto o alle cautele comunemente richieste per un comportamento.

In qualsiasi dei tre casi (figuriamoci tutti e tre messi insieme) posso denunciare il medico di base. 

Come presentare reclamo contro il medico di base per negligenza

Qualsiasi cittadino ha il diritto (ma anche il dovere) di segnalare un disservizio in modo ufficiale, sia per una mancanza dell’Asl sia per una del medico di base. Ci sono 15 giorni di tempo per:
  • presentare una lettera di reclamo redatta in carta semplice all’Urp, l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda sanitaria competente, compilando l’apposito modulo a disposizione dei cittadini presso l’Urp;
  • presentare personalmente o telefonicamente un reclamo ad un operatore dell’Urp;
  • presentare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Urp competente per territorio.

Al momento di compilare il reclamo, è inutile perdersi in chiacchiere o in lamentele inutili: meglio andare dritti al punto, esponendo in modo chiaro il luogo, il momento ed il modo in cui è stato commesso il disservizio e chi si ritiene responsabile di tale mancanza. Se, poi, ci sono anche dei testimoni, meglio ancora. Ma occorrerà riportare le loro generalità.

Il responsabile dell’Urp deve rispondere al reclamo entro 30 giorni, dopo aver sentito la persona o la struttura chiamate in causa dal paziente ed avere accertato i fatti.

In casi eccezionali il reclamo può essere presentato oltre i 15 giorni, ma in ogni caso entro 6 mesi.

Ma se quella risposta è insoddisfacente, che si fa? In questo caso, conviene bussare alla porta di un’associazione di categoria (di volontariato o di tutela) purché sia competente in materia e sia in grado di chiamare in causa la Commissione mista conciliativa, di cui fanno parte, in modo paritetico, rappresentanti dell’Asl e delle associazioni a tutela dei cittadini. La Commissione è presieduta da una persona super partes, di norma un difensore civico.

In questa sede, è possibile approfondire i fatti e mettere in risalto le mancanze del medico di base o della struttura sanitaria. Nulla cadrà nel vuoto: anche se il singolo utente non ottiene ciò che vuole, tutte le segnalazioni finiscono ogni sei mesi sul tavolo della Regione, della Conferenza dei sindaci, degli uffici informazione competenti e delle associazioni.

È importante sottolineare che il reclamo non prevede un indennizzo economico, ma servirà a segnalare una mancanza importante, in modo da evitare che questa si ripeta.

Come denunciare il medico di base per negligenza

Se, invece, il cittadino non si accontenta del reclamo oppure non è rimasto soddisfatto dalle risposte ottenute, può denunciare il medico di base per negligenza rivolgendosi alla magistratura e sapendo che avrà bisogno dell’assistenza di un medico legale e di un avvocato.

La denuncia penale va presentata entro 90 giorni dal momento in cui l’utente del Servizio sanitario ha capito di avere subìto un danno. Altrimenti, se si vuole ottenere un risarcimento, la causa civile può essere avviata entro 5 anni da quell’istante.

A che serve il medico legale? Dovrà essere lui ad accertare l’eventuale sanno provocato dalla negligenza del medico di base. Un parere decisivo per poter procedere in tribunale.

Così com’è fondamentale avere in mano tutta la documentazione necessaria a dimostrare i fatti. Ricordiamo che la legge [1] prevede per qualsiasi cittadino la possibilità di richiedere tutte le carte che riguardano le prestazioni alle quali è stato sottoposto: cartella clinica, radiografie, esami diagnostici, prescrizioni mediche, ecc. La consegna di questi documenti è obbligatoria. (FONTE) 

SCUDO PENALE 

Pubblichiamo in allegato il testo del Decreto-Legge 44, 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo scorso.

In ambito sanitario il decreto:

– esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;

– introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);

– stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;

Il testo prevede inoltre la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

– l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;

– l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

–  la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

IL DECRETO LEGGE

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

Ricordiamo che :

lo «scudo penale» Covid lascia scoperta la responsabilità civile

L'assenza di uno scudo che protegga il sanitario da un processo civile, può essere denunciato e vedersi costretto a risarcire un paziente che lo aveva accusato di avergli provocato un danno, i pazienti poi, possono tentare di rifarsi sulle strutture.
Il sanitario sarà quindi inserito nel registro degli indagati.



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