Obbligo di prescrizione medica per i “vaccini”, l’AIFA conferma
Con la nota nr. 0147737 del 17:12:2021 l’Aifa lamentava presso il Ministero dell’Interno la ricezione di numerose email «da parte di personale appartenente alla Polizia di Stato aventi ad oggetto la richiesta di ostensione della prescrizione medica finalizzata alla sottoposizione al trattamento vaccinale».
Queste email furono sollecitate dal Cosap (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia) e miravano sia ad ottenere chiarimenti su numerosi dubbi relativi alla vaccinazione, sia a richiedere ostensione di documentazione in merito.
C’è una parte grottesca e una parte seria in questa nota: la parte grottesca è la lamentela espressa dall’Aifa rispetto all’«intasamento» della propria casella di posta (sic!); quella seria è la questione della prescrizione medica relativa ai vaccini.
Cerchiamo di spiegarla.
La prescrizione medica dei vaccini
L’Avvocato Renate Holzeisen ha motivato la necessità di produrre prescrizione medica per la somministrazione delle sostanze dei quattro vaccini finora utilizzati. È sempre stata molto chiara su questo: «il medico vaccinatore non può dar avvio all’inoculazione se non c’è una prescrizione medica». (qui in una intervista spiega nel dettaglio la questione – dal minuto 22.55).
La posizione di AIFA
Aifa sostiene nella sua nota che tale esigenza non è fondata «né dal punto di vista regolatorio né dal punto di vista scientifico».
Perché sostiene questo? Perché a suo parere i vaccini sono già soggetti a prescrizione: «i vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento dell’epidemia da Covid 19 sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL)».
‘Prescrizione medica limitativa’ (RRL) è una dicitura tecnica che la stessa Aifa ci spiega: si tratta di «medicinali “la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti” […] medicinali “da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni”».
La risposta di Cosap
L’avvocato Renate Holzeisen però, commentando (cfr. lettera di commento) questa nota Aifa, ha ribattuto che in realtà «dal 27 dicembre 2020 è in atto una procedura per la campagna vaccinale che è giusto il contrario di quanto la necessità di una prescrizione medica RRL, invece, impone». Questo per dei semplici fatti, manifesti a tutti.
Anzitutto i vaccini non li inoculano ‘medici specialisti’, potendo qualunque medico venir designato come vaccinatore; inoltre «la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata»; sappiamo poi che i cittadini vengono vaccinati a prescindere dal loro status anticorpale, «esponendoli anche al rischio dell’antibody dependent enhancement (ADE), causa di morte accertata dalla CTU della Procura della Repubblica almeno nel caso di un militare italiano» ; un altro punto estremamente importante è che il medico vaccinatore specialista dovrebbe dichiarare alla persona che si presenta che le quattro sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia; non meno grave è che i vaccini «mai potrebbero essere inoculati in contesti sforniti delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze di questo genere. Invece neimesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: inoculazioni persino in spiaggia, in discoteca, in autobus ecc. E ora anche l’inoculazione nelle farmacie certo non corrisponde all’ambiente in cui vanno somministrate sostanze di questo genere».
Concludendo
Renate Holzeisen ha risposto a questa nota Aifa dimostrando come proprio la ‘prescrizione limitativa’ (RRL), rispetto alla quale l’Associazione proclamava la conformità delle procedure, viene disattesa praticamente in tutti i suoi punti fondamentali; così come vengono sistematicamente disattesi dai medici vaccinatori molti di quei doveri elencati all’art. 13 del Codice Etico Medico.
Di qualche giorno fa la notizia di un nuovo „vaccino“-Covid-19, quello della Novovax, al di là degli aspetti di marketing e scientifici nel merito dei quali avranno modo di intervenire i tecnici, va rilevato che sul fronte delle autorizzazioni anche in questo caso si parla di un prodotto autorizzato in via condizionata per l‘immissione sul mercato.
FONTE Francesca Donato Eurodeputata
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