⚠️⚠️ ATTENZIONE ⚠️⚠️ Cambiato l'articolo 403 del Codice Civile

 

Cambiato l'articolo 403 del Codice Civile.
Al punto 27, nuove direttive per togliere i minori a famiglie che non li tutelano come da direttive statali. In sole 24 ore il bambino viene allontanato dai genitori.
La legge, pubblicata in Gazzetta il 9 Dicembre entra in vigore il 24 Dicembre...si ipotizza un periodo scolastico pre natalizio in cui verrà preso nota di tutti quei minori che espressamente dichiarano di essere figli di genitori non felici delle limitazioni in corso.

Si consiglia alle famiglie di porre molta attenzione.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-09&atto.codiceRedazionale=21G00229&elenco30giorni=false



27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: « Quando il minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o  e'  allevato  in  locali  insalubri  o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita',  ignoranza
o per altri motivi incapaci di provvedere  all'educazione  di  lui  »
sono sostituite dalle seguenti: «Quando il  minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o   si   trova   esposto,   nell'ambiente
familiare, a grave pregiudizio e  pericolo  per  la  sua  incolumita'
psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»; 
  b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento  emesso  ai
sensi del primo comma ne  da'  immediato  avviso  orale  al  pubblico
ministero  presso  il  tribunale   per   i   minorenni,   nella   cui
circoscrizione il minore ha  la  sua  residenza  abituale;  entro  le
ventiquattro ore successive al collocamento del minore in  sicurezza,
con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o  dai  soggetti
esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,  trasmette  al  pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione  utile  e
di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela
del minore. 
  Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se  non
dispone la  revoca  del  collocamento,  chiede  al  tribunale  per  i
minorenni la convalida del provvedimento; a tal  fine  puo'  assumere
sommarie informazioni  e  disporre  eventuali  accertamenti.  Con  il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo'  formulare  richieste  ai
sensi degli articoli 330 e seguenti. 
  Entro le successive quarantotto ore il tribunale per  i  minorenni,
con decreto del presidente o del giudice da  lui  delegato,  provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento,  nomina  il  curatore
speciale del minore e  il  giudice  relatore  e  fissa  l'udienza  di
comparizione delle  parti  innanzi  a  questo  entro  il  termine  di
quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al  pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato  il  provvedimento  a  cura
della cancelleria. Il ricorso e  il  decreto  sono  notificati  entro
quarantotto ore agli esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  al
curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal  fine  puo'
avvalersi della polizia giudiziaria. 
  All'udienza il giudice relatore interroga liberamente  le  parti  e
puo' assumere informazioni; procede inoltre  all'ascolto  del  minore
direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i  minorenni,  in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica
o  revoca  il  decreto  di  convalida,  puo'  adottare  provvedimenti
nell'interesse del minore e qualora siano state proposte  istanze  ai
sensi  degli  articoli  330  e  seguenti  da'  le  disposizioni   per
l'ulteriore corso del  procedimento.  Il  decreto  e'  immediatamente
comunicato alle parti a cura della cancelleria. 
  Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto il  pubblico  ministero,  gli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale e il curatore  speciale  possono  proporre  reclamo  alla
corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del  codice  di  procedura
civile.  La  corte  d'appello  provvede  entro  sessanta  giorni  dal
deposito del reclamo. 
  Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se
la trasmissione degli atti da  parte  della  pubblica  autorita',  la
richiesta di convalida da parte del pubblico ministero  e  i  decreti
del tribunale per  i  minorenni  non  intervengono  entro  i  termini
previsti. In questo caso  il  tribunale  per  i  minorenni  adotta  i
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. 
  Qualora il minore sia collocato in  comunita'  di  tipo  familiare,
quale  ipotesi  residuale  da  applicare  in  ragione  dell'accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le  norme
in tema di affidamento familiare».

Risponde Rossella Fidanza 

In Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre è stata pubblicata la Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“.

Il provvedimento, che si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi, entra in vigore il 24 dicembre prossimo, da quella data decorrono i termini per l’attuazione delle delega.

Il tam tam social di queste ore lancia allarmanti appelli: dalla vigilia di Natale il Governo potrà sottrarre i bambini in 24 ore alle famiglie che non vogliono vaccinarli!

Pur comprendendo lo stato d’ansia in cui si vive ormai da due anni, ritengo che coloro che sono seguiti abbiano il dovere di esporre le situazioni nella loro realtà, senza generare panico, o procurato allarme. E la realtà non è questa.

La riforma è complessa e abbraccia diversi argomenti, parlerò esclusivamente di quello che interessa in questo momento poichè ha creato grandissimo timore, certamente perdonabile per la grande paura che si sta vivendo in un quotidiano che non sembra avere certezza, ma assolutamente ingiustificabile da un punto di vista giuridico.

Cos’è una Legge Delega

Il nostro ordinamento consente al Governo, titolare di potere esecutivo, tre modi per legiferare:

  • Iniziativa legislativa, con cui il governo propone un testo di legge al Parlamento affinchè venga approvato in via ordinaria
  • Il decreto legge, con il quale il governo, in condizioni di necessità ed urgenza, emette un atto immediatamente efficace che però richiede la conversione in legge entro 60 giorni da parte del Parlamento
  • Il decreto legislativo, attuativo degli statuti speciali delle regioni, delle direttive europei oppure una legge delega

La legge delega è prevista dall’art. 76 della Costituzione, che stabilisce un’eccezione al potere legislativo detenuto dal Parlamento tramite sua delega al Governo con “determinazione di principi e criteri direttivi, soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti”.

Per approvare la legge delega si segue la procedura ordinaria, ovvero il dibattito parlamentare e conseguente votazione. Una volta approvata, il Governo può esercitare la delega del potere legislativo emettendo uno o più decreti legislativi, normalmente nel tempo limite di un anno (solo per casi eccezionali si arriva a due).

Uso e abuso dei Decreti Legislativi

La legge delega è un istituto usato e costituzionale, specialmente a seguito della sentenza della Consulta nr. 360/96 che aveva messo un freno all’abuso di utilizzo dei decreti legge da parte del Governo.

Da quel momento, pertanto, i Governi che si sono susseguiti hanno adottato più spesso la via della legge delega.

Quindi sì, è uno strumento normale, e sì, è normale che il Governo utilizzi uno strumento legislativo, quello che non è normale nel momento che stiamo vivendo è che SOLO il Governo legiferi.

Per fare un esempio, nella legislatura precedente (quella che è arrivata fino a marzo 2018), oltre l’11% delle leggi approvate hanno utilizzato lo strumento della legge delega (Renzi 30 volte, Gentiloni 12 e Letta 3 volte), con un utilizzo costantemente crescente.

Se guardiamo il dato che riguarda però i decreti legislativi emanati sulla base della legge delega, il governo Gentiloni ne ha emessi addirittura 63: maggiore è il numero dei decreti emanati, più ampia è la delega esercitata.

Il Governo Conte, solo a febbraio del 2019, aveva approvato ben 10 progetti di legge delega, aprendo non poche contestazioni sull’abuso della sottrazione del potere legislativo da parte del Governo al Parlamento, peraltro con deleghe generiche, al punto da sembrare quasi in bianco, lasciando così ampio spazio di manovra al Governo.

Ad inizio 2020, poi, siamo entrati nella “procedura emergenziale”, e questa è un’altra storia. Ma, da che mi ricordi io, non ho mai sentito nessun “grande esperto dei social” dire, oddio, stanno usando le leggi delega ogni volta che ne veniva pubblicata una in Gazzetta Ufficiale, né ho mai visto nessuno andare a leggerla, sempre che l’abbia fatto nella sua interezza e comprendendo l’iter che ha portato alla sua approvazione, estrapolarne una parte, rielaborarla senza conoscere l’apparato giuridico preesistente che si andava a modificare, e di fatto GETTARE NEL PANICO una marea di persone già psicologicamente provate, magari nascondendosi dietro accuse a Governo e media di fare terrorismo.

Per quanto io non possa essere certo definita una supporter di questo governo o del sistema mediatico, non posso che riscontrare, causa ignoranza di materia giuridica e sempre mettendo in preventivo l’assoluta buona fede, che l’effetto terroristico si ha proprio da questi annunci approssimativi che vengono lanciati in rete.

La Legge Delega 26 novembre 2021 nr. 206

 

Ora, nel caso tanto dibattuto della pubblicazione in GU della LEGGE DELEGA 26 novembre 2021 nr. 206 al Governo per procedere alla riforma del processo civile, che comprende anche la procedura derivante dall’art. 403 del Codice Civile, deve essere chiaro che ciò che è stato AUTORIZZATO DAL PARLAMENTO, dopo discussione, è in sostanza l’autorizzazione al Governo di provvedere ENTRO UN ANNO alla riforma, che pertanto ha gli aspetti delineati dalla proposta di delega approvata, MA che, a seguito dei decreti legislativi che saranno emessi, verrà ampliata e/o modificata in corso d’opera.

L’istituto della delega con decreto legislativo è stato studiato dai Costituenti per disciplinare argomenti di alto contenuto tecnico, troppo complessi per essere discussi nelle aule parlamentari.

Certo, la tendenza degli ULTIMI ANNI è quella di andare ad intervenire anche su argomenti particolarmente sensibili, sottraendo il dibattito dalla lungaggine ma soprattutto dall’attenzione mediatica, e questo può diventare un abuso o quanto esprimere la volontà dei governi di evitare pressioni e strumentalizzazioni. Ad esempio, è ormai QUOTIDIANITA’ l’utilizzo di legge deleghe per quanto riguarda la legge di bilancio, e, visti i tempi molto ridotti di dibattito, le camere si vedono sottrarre la possibilità di interventi incisivi.

La legge delega del 9 dicembre scorso la legge 26 novembre 2021, n. 206 pubblicata in GU del 9 dicembre 2021, prevede l’autorizzazione al Governo da parte del Parlamento di legiferare tramite decreti legislativi per attuare la proposta di riforma del processo civile entro UN ANNO all’entrata in vigore: l’entrata in vigore è il 24 dicembre 2021, quindi il tutto si dovrà concludere ENTRO IL 24 DICEMBRE 2022.

Se il Governo non dovesse fare alcun tipo di decreto legislativo, ipotesi ovviamente remota ma possibile, quanto indicato nella legge delega NON APPORTEREBBE ALCUN TIPO DI MODIFICA DELL’ORDINAMENTO ATTUALE.

Questo vi deve essere CHIARO, perché ho letto il PANICO visto che qualcuno evidentemente poco avvezzo alla materia ha parlato di entrata in vigore della riforma il 24 dicembre 2021. NON E’ COSI’, e soprattutto, la legge delega che dispone i limiti di manovra NON è la riforma, che può essere modificata con i decreti successivi.

Certo, può essere modificata anche in peggio, ma vi sembra il caso di impanicarvi per qualcosa che ancora NON è definitivo?

La procedura ex art. 403 Codice Civile

L’art. 403 del Codice Civile disciplina l’intervento dell’autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto.

L’articolo 403 del codice civile venne approvato attraverso il Regio Decreto n262 del 16 marzo 1942 , e da allora non è mai stato modificato, nonostante l’ampio dibattito che l’ha riguardato, specialmente negli ultimi anni.

Il testo al momento è il seguente:

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”

Presupposto per l’attivazione della procedura prevista dall’articolo in esame è la sussistenza di una condizione tale da fondare un grave pericolo per la integrità psicofisica del minore.

Nel momento in cui la condizione di pericolo viene accertata, la pubblica autorità, fino al crearsi delle condizioni idonee all’adozione di provvedimenti definitivi di protezione, lo colloca in un luogo sicuro.

Per abbandono morale e materiale, secondo giurisprudenza, deve intendersi la condizione di privazione delle cure di cui un minore necessita e che sono essenziali, oltre che al suo materiale sostentamento ed alla crescita fisica, allo sviluppo della personalità anche in relazione ai rapporti che va instaurando con il contesto sociale che lo circonda. Di conseguenza lo stato di abbandono si rileva tutte le volte in cui viene superata la soglia minima di cure materiali, affetto e sostegno psicologico indispensabili ad un armonico sviluppo psico-fisico del minore.

Va subito sottolineato che, mentre ai fini della legge 184/1983, lo stato di abbandono non deve essere transitorio o determinato da cause di forza maggiore, nel caso dell’intervento urgente ex art. 403 c.c., anche una condizione improvvisa, transitoria e del tutto involontaria può fondare l’ipotesi in esame e determinare l’intervento della Pubblica Amministrazione a tutela del minore.

In estrema sintesi, ci sono dei passaggi chiave della procedura, che non sono indicati dal Codice Civile. In particolar modo, per tramite dell’articolo 9 della legge 184 del 4 maggio 1983  è stato introdotto l’obbligo alla «pubblica autorità» di fare segnalazione al Tribunale dei minorenni. Preciso, il 403 resta un atto amministrativo, ma deve essere motivato con il deposito di una relazione presso il Tribunale dei Minori.

passaggi per poterlo attuare sono:

  1. la Pubblica Autorità, ivi compreso gli Assistenti Sociali che nel caso de quo sono in pratica equiparati all’Autorità Giudiziaria, laddove verifichi una situazione di pregiudizio e di urgenza per tutelare un minore, comunica al Sindaco la necessità di collocare il minore in un luogo protetto
  2. il Sindaco o suo delegato firma il provvedimento
  3. Il Servizio Sociale dispone il collocamento del minore in un luogo a suo dire sicuro
  4. Il Servizio Sociale comunica tempestivamente il provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e provvede, anche successivamente, a fornire una dettagliata relazione sulla situazione e i motivi che hanno portato all’allontanamento urgente;
  5. il Servizio sociale  comunica tempestivamente il provvedimento ai genitori del minore dando conto delle motivazioni e informando della segnalazione all’autorità giudiziaria;
  6. lo stato di necessità perdura fino al provvedimento di pronuncia del Tribunale per i Minorenni, che può disporre l’allontanamento del minore dalla famiglia oppure il suo rientro. E può durare ANNI.

Questa è la procedura attualmente vigente.  La materia è molto complessa, esistono ampi trattati giuridici sull’argomento e specializzazioni precise, ma in estrema sintesi questo è l’apparato

Le criticità del 403

L’art. 403 c.c., rubricato “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori“, dovrebbe avere nel nostro ordinamento una applicazione residuale.

Ad esso si ricorre, infatti, quando – a fronte di una grave difficoltà per il minore, che ne richiede l’allontanamento da un pericolo imminente – non sia già intervenuta l’autorità giudiziaria in applicazione degli articoli 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale) o 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile.

Se dunque l’autorità giudiziaria non è ancora intervenuta e della situazione di pericolo in cui versa il minore viene a conoscenza chiunque altro, qualsiasi pubblica autorità , può immediatamente intervenire per allontanare il minore dal pericolo.

In altri termini, la norma assicura la protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile: trovando applicazione solo nelle ipotesi di urgente necessità, si conciliano le esigenze di non lasciare privi di protezione i minori che ne abbiano bisogno, con il principio secondo cui il compito di provvedervi spetti, di regola, ad un organo giudiziario.

Altro presupposto, seppur implicito, è l’urgente necessità di provvedere: il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad avere effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo.

Ora, questa norma è in vigore dal 1942 e non ha mai subito modifiche, nonostante molte proposte in merito.

La criticità fino ad ora è proprio stata l’impostazione della norma, che prevedeva che l’affido provvisorio, richiesto dai servizi sociali, potesse restare fino alla decisione definitiva del giudice adito, con tutte le lungaggini italiane.

Un minore quindi rischiava di venire sottratto alla famiglia e per anni restare tale, fino a che un giudice non interveniva.

Le criticità dell’articolo 403 e del relativo strapotere dei servizi sociali sono state tra gli argomenti al centro di un dibattito sull’affido fin dal 2019, condotto, sulla scia dei fatti di Bibbiano, da professionisti e operatori che hanno, per l’appunto, messo nel mirino proprio l’articolo 403.

La norma – ha spiegato all’epoca il procuratore della Procura dei minorenni di Milano, Ciro Cascone – è del 1941 e non è mai stata modificata, varie proposte di riforma non hanno mai trovato le convergenze necessarie e alla fine tutto è rimasto uguale. Anche l’Associazione italiana dei magistrati minorili (AIMMF) ha presentato una proposta articolata per superare questo problema, ma siamo ancora fermi. Certo, ci sono situazioni che impongono all’autorità pubblica di intervenire in tempi rapidi per risolvere situazioni di emergenza e gli interventi non si possono rimandare: la legge non prescrive in quei casi di segnalare l’intervento alla Procura dei minorenni, così in alcuni casi avviene a Milano sempre in altri no”. Cascone ha aggiunto che per uniformare le procedure dei tribunali, con tempi certi, “occorre modificare la legge”.

A me pare – ha detto invece l’avvocato di Reggio Emilia Patrizia Micà a proposito dei servizi sociali – che il loro potere sia fuori controllo. Un potere di fronte al quale le famiglie non hanno quasi possibilità di intervento. O meglio, la possibilità ci sarebbe, la querela di parte contro l’operato dei servizi stessi, ma per questo la famiglia deve pagare un avvocato, con costi e tempi tutt’altro che certi. Ricordo che non c’è un contraddittorio paritetico fin dall’inizio e questo mina alla base il diritto di difesa da parte della famiglia. Non si può rispondere ogni volta con una querela per falso e così i provvedimenti, anche quelli urgenti, sono in teoria provvisori ma diventano invece lunghissimi, anni e anni. Se nel diritto penale il pubblico ministero ha 48 ore per confermare il fermo, non si vede perché nel diritto minorile non si debba avere la stessa fretta: quando un errore riguardo a un bambino, la famiglia viene distrutta. Quindi possiamo dirlo: ci sono termini troppo discrezionali. Dobbiamo lavorare tutti insieme per modificarli”.

Posizione praticamente identica per l’avvocato Rosanna Fanelli, di Bari, esponente del Movimento 15 maggio per i genitori separati: “L’articolo 403 del Codice civile va sicuramente modificato. Certo, la norma è assolutamente da cambiare. Quando un assistente sociale, o uno psicologo, stende una relazione e la manda a un giudice, quella diventa legge. E non c’è possibilità di cambiare le cose, se non a prezzo di sforzi terribili sul piano giudiziario e su quello economico. E intanto passano anni e le posizioni si consolidano”.

La problematica, che in realtà è stata oggetto di una proposta di legge nel 2017, è abbastanza evidente.

La formula generica della “pubblica autorità”,  nonostante già nella Relazione al Codice Civile si chiedesse un intervento di concerto delle varie autorità, è stata invece interpretata restrittivamente , limitandosi gli interventi operativi agli assistenti sociali.

L’eccessiva genericità della norma, crea confusione tra i sss territoriali e gli operatori di PG , i quali possono talvolta essere indotti o ad estenderne oltre misura la portata (attuando allontanamenti senza i necessari presupposti e di urgenza richiesti) ovvero ad indugiare nelle reali situazioni di urgenza, pretendendo un provvedimento di allontanamento da parte del Pm, dimenticando che il potere previsto dalla norma è esercitabile unicamente dall’autorità amministrativa, giammai dal pm, se non a seguito della dovuta segnalazione a lui giunta.

Quanti sono i bambini che rientrano in famiglia dopo un allontanamento? Chi ne tiene conto? Chi verifica le loro condizioni? Perché lasciare solo ai servizi sociali il potere di decidere degli interventi coatti di allontanamento in urgenza, come previsto dall’articolo 403 del Codice civile? Perché non imporre un tempo massimo per la convocazione della prima udienza di verifica dell’allontanamento?

La Riforma Cartabia per l’art. 403

Come egregiamente descritto in un suo articolo dall’Avvocato Maria Giovanna Ruo , Presidente di CAMMINO-Camera Nazionale per la persona, le relazioni familiari e i  minorenni, viene finalmente “archiviato” l’attuale intervento della Pubblica Amministrazione disciplinato dall’art 403 c.c.

Resta ovviamente il potere di intervenire in casi di emergenza in cui la persona di età minore potrebbe subire gravissimo pregiudizio, ma è previsto l’immediato intervento del giudice che deve ratificare o meno l’intervento dell’amministrazione, in contraddittorio con le Parti e prevedendo anche interventi di sostegno e tutela oltre che la nomina del curatore speciale. Tale istituto viene disciplinato puntualmente, con la codificazione di vari provvedimenti della Suprema Corte e recependo indicazioni della dottrina e delle migliori prassi anche con la modifica dell’art. 78 c.p.c..

Il costrutto dell’attuale art. 403 consente a servizi sociali, organi di polizia, autorità amministrative di intervenire d’urgenza, in autonomia, anche senza il via libero preventivo dell’autorità giudiziaria. La segnalazione al procuratore minorile dovrebbe essere però tempestiva e, altrettanto tempestiva, la conferma o la revoca della decisione. Ma questa sollecitudine talvolta non c’è.

D’altra parte la legge ad ora non impone nessun termine per la decisione del magistrato. Una stortura che certamente andava rimossa. Tanto che da tempo la stessa Associazione dei magistrati minorili proponeva un limite accettabile – 15 giorni – per la conferma o la revoca della decisione.

La grande perplessità contro la riforma è data proprio dal limite di tempo imposto: il giudice dovrà decidere sulla conferma o revoca dell’atto amministrativo entro 48 ore, con il rischio di non  poter valutare al meglio situazioni delicate come maltrattamenti o abusi.  Ma introduce un criterio fondamentale frutto di ampi dibattiti bipartisan susseguitisi negli anni.

L’allarme sul punto 27 della Legge Delega

Andiamo a vedere in brevissima sintesi quel benedetto punto 27 che tanto panico ha creato, a mio parere per interpretazioni a dir poco superficiali dovute a scarsa conoscenza dell’argomento trattato.


All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o e’ allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita’, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e’ moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita’ psico-fisica e vi e’ dunque emergenza di provvedere»;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«La pubblica autorita’ che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne da’ immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti
esercenti la responsabilita’ genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo’ assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero puo’ formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto e’ immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorita’ che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilita’ genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo’ avvalersi della polizia giudiziaria.

 All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e puo’ assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto.

Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo’ adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti da’ le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto e’ immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita’ genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.
Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita’ perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita’, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti  del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunita’ di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento famigliare”

Punto primo: incolumità psico-fisica

Vi ho spiegato come funziona la procedura d’urgenza 403, quindi se siete arrivati sino a qua, dovrebbe esservi chiaro che il gravissimo pregiudizio per l’incolumità psico-fisica del minore è condizione sine qua non già ATTUALE per procedere, anche ai sensi della citata legge 184 del 4 maggio 1983. Riprendendo, il primo presupposto giuridico per l’attivazione della procedura di cui all’art. 403 c.c. è la sussistenza di una condizione che determina un grave pericolo per l’integrità psicofisica del minore. Pertanto, NIENTE DI NUOVO.

La preoccupazione che si possa attivare una procedura 403 nei confronti di famiglie che non vaccinano i propri figli è pura fantalegge, allo stato attuale. Giusto per farvi un esempio, l’ultimo obbligo vaccinale per i bambini è stato introdotto dalla Lorenzin nel 2017, ed era ovviamente in vigore la procedura 403. Non esiste alcun caso di minore sottratto alla famiglia con UNICA motivazione la mancata vaccinazione.

Punto secondo: l’avviso orale al Pubblico Ministero

Qualcuno ha erronamente interpretato il punto lasciando intendere che per attivare un 403 basta una telefonata ad un Pubblico Ministero: qui siamo OLTRE la fantalegge, siamo proprio al delirio cognitivo.

E’ OVVIO che la procedura richiede tutti i passaggi espressi precedentemente, nulla è cambiato. Sarà sempre necessario un provvedimento scritto autorizzato come fino ad ora richiesto, la differenza è che viene accelerata la procedura di convalida, con obbligo di IMMEDIATA comunicazione alla Procura dei Minori del provvedimento scritto, seguita dall’onere di depositare ENTRO 24 ORE tutta la documentazione comprovante la necessità del ricorso al provvedimento d’urgenza, ivi compresa una relazione adeguata. Situazione che fino a questa riforma NON era prevista: non essendo chiariti limiti di tempo, la Pubblica Autorità che ha autorizzato il 403 doveva procedere genericamente con tempestività. I casi di Bibbiano, da ultimo, hanno ampiamente dimostrato che tale tempestività non c’è stata, e che in caso di ABUSO DI DIRITTO da parte della Pubblica Autorità, l’Autorità Giuriziale interveniva anche dopo periodi molto lunghi, a totale scapito sia del minore che della famiglia, nei casi in cui il provvedimento non era giustificato.

Punto terzo: i tempi

La riforma indica PER LA PRIMA VOLTA dei tempi certi di intervento dell’Autorità Giudiziale, a pena la decadenza del provvedimento. Questo sana l’eccessivo ricorso al 403 in casi di dubbia legalità, e tutto mi sembra tranne che una cosa negativa. Certo, si può discutere sulle famigerate 48 ore per convalidare il procedimento, la legge è migliorabile ed è assolutamente presumibile che lo divenga con i decreti legislativi conseguenti alla legge delega.

Punto quarto: ti portano via i bambini in 24 ore

Beh, francamente è talmente assurda questa “interpretazione” che dopo tutto quello che ho scritto non trovo neppure necessario specificare oltre. Mi sembra evidente che siamo di fronte a situazioni che non sono previste da una normativa che, al contrario, esce molto ridimensionata nella propria efficacia.

Punto quinto: tutto accade la Vigilia di Natale

 Anche qui, rimando a quanto scritto. La legge delega entra in vigore il 24 dicembre 2021, il che significa che il Governo ha tempo UN ANNO, ovvero fino al 24 dicembre 2022, per presentare i decreti legislativi, e l’anno di tempo, come specificato, è la NORMALITA’.

Conclusioni

Nonostante io non sia una particolare estimatrice del Governo Draghi, tutt’altro direi, la riforma Cartabia, migliorabile per molti aspetti che non ho trattato qui nello specifico, per quanto riguarda il 403 pone un limite ad uno strapotere che fino ad ora è stato attribuito sostanzialmente agli assistenti sociali.

Mi preme sottolineare che la MAGGIOR PARTE degli assistenti sociali è ben consapevole dell’eccezionalità della procedura 403 e la applica dopo accurate indagini in casi assolutamente estremi, non facciamo di tutta l’erba un fascio.

Non corrisponde al vero che la legge delega autorizzi lo Stato a prendersi i minori con estrema facilità, specialmente sulla base di presunte mancate vaccinazioni che, tra l’altro, sono allo stato attuale, non obbligatorie per quanto riguarda i minori.

Commenti

  1. Grazie per la pazienza nello spiegare come funzionano le cose a chi, come me, non è un avvocato (o equiparabile) e ritengo che molti si sentano tranquillizzati dalle sue parole.
    L'unico dubbio che mi sorge è il seguente: come mai tutti i comma a partire dal n.4 (il primo relativo alle deleghe) fino al n.26, ad eccezione del n.22 e del n.25 che non ne necessitano, iniziano con la formula "Nell'esercizio della delega ..." mentre per i successivi, dal n.27 al n.36, questo non avviene e, stante quanto disposto dal c.37, sono già legge ed entrano in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge delega, ossia, se non sbaglio, il 22 giugno 2022 ? In sostanza, secondo quanto posso capire, si tratta di una, chiamiamola così, legge mista: per metà legge delega e per metà legge vera e propria. E il comma 27 ricade nella seconda parte.

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    Risposte
    1. Grazie di aver commentato. Marc, ringraziamo tutti ovviamente le parole di Rossella Fidanza, tranquillizzanti sicuramente, ma da parte mia, avendo visto il "Fenomeno Bibbiano" nulla ormai mi stupisce. La nostra Costituzione è stata soppressa numerose volte come ben sappiamo, chi mi assicura che esistano assistenti sociali NON piegati al dio denaro oggi? Onestamente, fidarsi è bene, senza fare troppi allarmismi, personalmente ci starei attenta, molto, molto attenta avessi ancora figli piccini... Guardia alta e occhi aperti

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