Padova : sentenza obbligo vaccinale ILLEGITTIMO
Obbligo vaccinale per i sanitari, la sentenza di Padova che ne distrugge la legittimità
Come ben sappiamo, ai sanitari e al personale sanitario italiano viene imposta la vaccinazione (e tra poco anche la terza dose). Una sentenza del Tribunale di Padova, emessa dal Giudice del lavoro, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla questione di legittimità per contrasto con il diritto dell’Unione, dell’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021.
I quesiti posti dal Giudice del Lavoro di Padova sono chiari: “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza”. Il secondo quesito posto dal Giudice riguarda “i vaccini approvati dalla Commissione”, ci si interroga su come “possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo”.
“Dica la Corte di Giustizia se (…) i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione”, chiede ancora il giudice. Il giudice, in un altro quesito, domanda dunque alla Corte Europea se il rifiuto di vaccinarsi di un sanitario “possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità”; Il giudice conclude il suo ” rimpallo” alla Corte Europea con due considerazioni di legittimità: “per i giudizi radicati sull’art. 4, d.l. 44/2021, converito in legge n. 76/2021, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 172/2021, le cause radicate dovranno essere sospese dal Giudice, perché la sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia pregiudiziale;
– nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l’incompatibilità della normativa nazionale sull’obbligo vaccinale predetto con il diritto dell’Unione, i Giudici italiani hanno l’obbligo di disapplicarlo;– a questo punto, è assolutamente necessario promuovere le cause di tutte le categorie tenute all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. 44/2021, nella sua formulazione introdotta dal d.l. 172/2021, perché le motivazioni che hanno portato alla rimessione delle questione di cui sopra, per i sanitari, alla Corte di Giustizia, valgono a maggior ragione per tutti gli altri obbligati alla vaccinazione; ed è necessario portare la questione avanti ai Giudici affinchè rinviino alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale anche sulle nuove norme;
– ritengo, peraltro, che – con riferimento alla questione affrontata – dal Tribunale di Padova e – auspicando che eguale sorte ricevano anche le questioni che verranno poste sull’estensione dell’obbligo vaccinale alle altre categorie – i ricorrenti avranno forte argomento per chiedere il provvedimento (in via d’urgenza) di sospensione del provvedimento sospensivo adottato nei confronti degli obbligati renitenti, atteso che – pendente la questione pregiudiziale avanti la CGUE – tale conclusione appare, a maggior ragione, imposta alla luce del principio di precauzione”
RICORDATE
Per arrivare a NORIMBERGA2, ci vogliono prima sentenze come questa.
Ci vogliono palle cubiche, resistenza, denunce.
Un passo alla volta e non MOLLIAMO.
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