Avvocato Mauro Sandri : LA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO COMINCIA CON LE CONDANNE

 

LA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO COMINCIA CON LE CONDANNE...    




                                                                              Ricevo da un attento e colto collaboratore in chat l' importantissima sentenza della CEDU  sotto pubblicata sulla non proporzionalità delle misure anti-covid. Si tratta di una pronuncia rilevante i cui principi a maggior ragione dovranno essere applicati a A TUTTI I LAVORATORI E CITTADINI ITALIANI discriminati in misura abnorme nell'esercizio di loro fondamentali diritti naturali,unionali e costituzionali. E' essenziale essere parte della causa contro il super green pass-over 50 . Questa pronuncia  verrà allegata agli atti  https://santalex.eu/causa-collettiva-super-green-pass                                                                                                                                                        


   Nella causa Communaute genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Svizzera (ricorso
no. 21881/20) l'associazione ricorrente lamentava di essere stata privata del diritto di organizzarsi e
partecipare a eventi pubblici a seguito dell'adozione di misure governative per affrontare il COVID-19.
Nella sentenza odierna della Camera1
la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto, a maggioranza (4 voti favorevoli
3), che vi era stata violazione dell'art. 11 (libertà di riunione e di associazione) del
Convenzione Europea sui Diritti Umani.
La Corte, pur non ignorando la minaccia rappresentata dal COVID-19 per la società e per il pubblico
salute, tuttavia ritenuto, alla luce dell'importanza della libertà di riunione pacifica in a
società democratica, ed in particolare dei temi e dei valori promossi dall'associazione richiedente
secondo la sua costituzione, la natura generale e la durata significativa del divieto di caduta di eventi pubblici
nell'ambito delle attività dell'associazione, la natura e la gravità delle eventuali sanzioni,
che l'ingerenza nel godimento dei diritti tutelati dall'art. 11 non c'era stata
proporzionata alle finalità perseguite. La Corte ha inoltre osservato che i tribunali nazionali non l'avevano fatto
ha condotto un riesame efficace delle misure in questione durante il periodo di riferimento. Il convenuto
Lo Stato aveva così oltrepassato il margine di discrezionalità accordatogli nel caso di specie.


Di conseguenza, l'ingerenza non era stata necessaria in una società democratica nel senso
dell'articolo 11 della Convenzione.


Avv. Mauro Sandri 

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