FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA
Associazione Civica
Federazione Rinascimento Italia
Corso Barolo, 47 – Alba (CN)
Codice Fiscale: 92076050050
DECRETI E REGOLAMENTI NON IMPEDISCONO LE VISITE NELLE RSA.
OMBRE SUL RILASCIO DEL CONSENSO PER LE VACCINAZIONI.
LE SCOPERTE DEL TEAM LEGALE DI
FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA
Decreti e regolamenti non impediscono le visite dei parenti nelle Rsa. Mentre le nuove regole sulla
somministrazione farmacologica degli incapaci introdotte con l’inizio dell’anno gettano pesanti
ombre sulle modalità di rilascio del consenso alla vaccinazione.
Queste le due importanti scoperte del team legale di Federazione Rinascimento Italia (FRI),
associazione di difesa civica di diritti e libertà.
Tutto comincia con il decreto ministeriale con cui il ministro Speranza istituisce una Commissione per
la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, in ossequio a
quanto previsto dal cosiddetto Piano Colao. A presiedere la Commissione viene chiamato Mons.
Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e
della Famiglia.
Perché una commissione di riforma di uno stato laico deve essere presieduta da un ecclesiastico?
E perché tale commissione è stata istituita così in sordina?
Una nomina che deve aver allietato la loggia massonica del Grande Oriente D’Italia che in tempi non
sospetti, nel giugno 2012, manifestava tutto il suo apprezzamento per il Monsignore, definito: “uno dei
pochi uomini di Chiesa che meritano davvero la stima, la considerazione e l’affetto del popolo cattolico”.
La Commissione è composta anche da Andrea Urbani e Gianni Rezza, direttori generali del Ministero
della Salute, Velia Bruno, presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in
sanità, Silvio Brusaferro e Paola Di Giulio, presidente e vicepresidente dell’Istituto superiore di
sanità, Maite Carpio, regista e giornalista, Edith Bruck e Simonetta Agnello Horby, scrittrici, Mario
Barbagallo,Gianpiero Dalla Zuanna, Nerina Dirindin, Giuseppe Liotta, Paolo Vineis, docenti
universitari, Alessandro Pajno, giurista.
Nel settembre del 2015, Mons. Paglia era stato scagionato da una pesante inchiesta che lo aveva
visto accusato di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita ed alla turbativa
d’asta per presunte irregolarità nella compravendita del Castello di San Girolamo di Narni. La sua
posizione era stata archiviata per estraneità ai fatti. Dopo sette anni di inchieste e processi, nel
dicembre scorso, gli altri imputati erano stati assolti dal tribunale di Terni perché “il fatto non sussiste”.
L‘8 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che ha fornito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Tale decreto ha previsto, all’articolo 2, comma 1, lettera q), che “l’accesso di parenti e
visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati
dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione”. Disposizione confermata dai successivi decreti.
E quali sono i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura? In data 30.11.2020 il Ministero della
Salute emana un regolamento, a firma dei direttori Generali Urbani e Rezza, in cui viene disciplinato
l’accesso a RSA e Hospice. “Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di
sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di
salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come
documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei
volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle
residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e
adeguate condizioni ambientali. (…) Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano
dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti
delle strutture. Si sollecitano soluzioni tipo “sala degli abbracci” dove un contatto fisico sicuro può
arrecare beneficio agli ospiti in generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare (…) Le visite
agli assistiti in isolamento o in quarantena possono essere consentite in casi selezionati secondo la
valutazione dei Direttori delle strutture”.
Dunque rilevati questi importanti chiarimenti e/o linee guida, ci si chiede a che titolo vengano
impedite le viste ai parenti nelle RSA e a che livello di disumanità si sia arrivati.
Con il decreto legge 1/2001 sono inoltre cambiate le regole di somministrazione farmacologica delle
persone incapaci, per le quali decide il tutore, curatore e/o amministratore di sostegno. In caso di
incapacità naturale o se il fiduciario nominato per legge non viene reperito in 48 ore (limite temporale
incompensibile e del quale è difficilmente rispettabile l’applicazione) procede al consenso il direttore
sanitario od il responsabile medico della struttura. Le stesse figure potranno chiedere
l’autorizzazione al giudice tutelare nel caso ravvedano un rifiuto da parte dei congiunti al rilascio di un
consenso considerato in difformità con quello della volontà dell’interessato. Entro il termine di 48 ore il
giudice nega o autorizza la richiesta ed entro le 48 ore successive (termine perentorio) il Giudice deve
comunicare il decreto, presso la residenza ove è collocato l’ospite e non già all’Amministratore di
Sostegno e/o ai parenti che mai verranno a conoscenza dell’atto se non con una precisa richiesta di
accesso atti alla Pubblica Amministrazione che potrà rispondere entro 30 giorni. Se il giudice non
rispetta il termine di trasmissione di 48 ore il decreto emanato perde efficacia! Inoltre il consenso
preventivo dell’Amministratore di sostegno non è valido senza la comunicazione di convalida tramite
decreto del Giudice tutelare. E se non dovesse arrivare nelle 48 ore successive? Senza la
comunicazione del giudice “il consenso espresso si considera a ogni effetto convalidato e acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. Con il rifiuto della somministrazione del
vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del
direttore sanitario della Asl o del suo delegato, il coniuge, la persone parte di unione civile, o
stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare affinché
disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale”.
«Ecco ciò che è stato introdotto per decreto legge – commenta il team legale di Federazione
Rinascimento Italia - un TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO mascherato da vigliacche ed
inattuabili garanzie di legge che tradiscono in modo plateale la Costituzione. La sperimentazione in
primo luogo verrà fatta su quelle persone che non sono in grado di intendere e volere ossia sui
soggetti più fragili!».
Federazione Rinascimento Italia
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