FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA

 Associazione Civica

Federazione Rinascimento Italia

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Codice Fiscale: 92076050050

www.rinascimentoitalia.it

DECRETI E REGOLAMENTI NON IMPEDISCONO LE VISITE NELLE RSA.

OMBRE SUL RILASCIO DEL CONSENSO PER LE VACCINAZIONI.

LE SCOPERTE DEL TEAM LEGALE DI 

FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA

Decreti e regolamenti non impediscono le visite dei parenti nelle Rsa. Mentre le nuove regole sulla 

somministrazione farmacologica degli incapaci introdotte con l’inizio dell’anno gettano pesanti 

ombre sulle modalità di rilascio del consenso alla vaccinazione. 

Queste le due importanti scoperte del team legale di Federazione Rinascimento Italia (FRI), 

associazione di difesa civica di diritti e libertà.

Tutto comincia con il decreto ministeriale con cui il ministro Speranza istituisce una Commissione per 

la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, in ossequio a 

quanto previsto dal cosiddetto Piano Colao. A presiedere la Commissione viene chiamato Mons. 

Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e 

della Famiglia. 

Perché una commissione di riforma di uno stato laico deve essere presieduta da un ecclesiastico? 

E perché tale commissione è stata istituita così in sordina?

Una nomina che deve aver allietato la loggia massonica del Grande Oriente D’Italia che in tempi non 

sospetti, nel giugno 2012, manifestava tutto il suo apprezzamento per il Monsignore, definito: “uno dei 

pochi uomini di Chiesa che meritano davvero la stima, la considerazione e l’affetto del popolo cattolico”.

La Commissione è composta anche da Andrea Urbani e Gianni Rezza, direttori generali del Ministero 

della Salute, Velia Bruno, presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in 

sanità, Silvio Brusaferro e Paola Di Giulio, presidente e vicepresidente dell’Istituto superiore di 

sanità, Maite Carpio, regista e giornalista, Edith Bruck e Simonetta Agnello Horby, scrittrici, Mario 

Barbagallo,Gianpiero Dalla Zuanna, Nerina Dirindin, Giuseppe Liotta, Paolo Vineis, docenti 

universitari, Alessandro Pajno, giurista.

Nel settembre del 2015, Mons. Paglia era stato scagionato da una pesante inchiesta che lo aveva 

visto accusato di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita ed alla turbativa 

d’asta per presunte irregolarità nella compravendita del Castello di San Girolamo di Narni. La sua 

posizione era stata archiviata per estraneità ai fatti. Dopo sette anni di inchieste e processi, nel 

dicembre scorso, gli altri imputati erano stati assolti dal tribunale di Terni perché “il fatto non sussiste”.

L‘8 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri che ha fornito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. Tale decreto ha previsto, all’articolo 2, comma 1, lettera q), che “l’accesso di parenti e 

visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture 

riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati 

dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire 

possibili trasmissioni di infezione”. Disposizione confermata dai successivi decreti.


E quali sono i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura? In data 30.11.2020 il Ministero della 

Salute emana un regolamento, a firma dei direttori Generali Urbani e Rezza, in cui viene disciplinato 

l’accesso a RSA e Hospice. “Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di 

sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di 

salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come 

documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei 

volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle 

residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e 

adeguate condizioni ambientali. (…) Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano 

dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti 

delle strutture. Si sollecitano soluzioni tipo “sala degli abbracci” dove un contatto fisico sicuro può 

arrecare beneficio agli ospiti in generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare (…) Le visite 

agli assistiti in isolamento o in quarantena possono essere consentite in casi selezionati secondo la 

valutazione dei Direttori delle strutture”. 

Dunque rilevati questi importanti chiarimenti e/o linee guida, ci si chiede a che titolo vengano 

impedite le viste ai parenti nelle RSA e a che livello di disumanità si sia arrivati.

Con il decreto legge 1/2001 sono inoltre cambiate le regole di somministrazione farmacologica delle 

persone incapaci, per le quali decide il tutore, curatore e/o amministratore di sostegno. In caso di 

incapacità naturale o se il fiduciario nominato per legge non viene reperito in 48 ore (limite temporale 

incompensibile e del quale è difficilmente rispettabile l’applicazione) procede al consenso il direttore 

sanitario od il responsabile medico della struttura. Le stesse figure potranno chiedere 

l’autorizzazione al giudice tutelare nel caso ravvedano un rifiuto da parte dei congiunti al rilascio di un 

consenso considerato in difformità con quello della volontà dell’interessato. Entro il termine di 48 ore il 

giudice nega o autorizza la richiesta ed entro le 48 ore successive (termine perentorio) il Giudice deve 

comunicare il decreto, presso la residenza ove è collocato l’ospite e non già all’Amministratore di 

Sostegno e/o ai parenti che mai verranno a conoscenza dell’atto se non con una precisa richiesta di 

accesso atti alla Pubblica Amministrazione che potrà rispondere entro 30 giorni. Se il giudice non 

rispetta il termine di trasmissione di 48 ore il decreto emanato perde efficacia! Inoltre il consenso 

preventivo dell’Amministratore di sostegno non è valido senza la comunicazione di convalida tramite 

decreto del Giudice tutelare. E se non dovesse arrivare nelle 48 ore successive? Senza la 

comunicazione del giudice “il consenso espresso si considera a ogni effetto convalidato e acquista 

definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. Con il rifiuto della somministrazione del 

vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del 

direttore sanitario della Asl o del suo delegato, il coniuge, la persone parte di unione civile, o 

stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare affinché 

disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale”. 

«Ecco ciò che è stato introdotto per decreto legge – commenta il team legale di Federazione 

Rinascimento Italia - un TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO mascherato da vigliacche ed 

inattuabili garanzie di legge che tradiscono in modo plateale la Costituzione. La sperimentazione in 

primo luogo verrà fatta su quelle persone che non sono in grado di intendere e volere ossia sui 

soggetti più fragili!».

Federazione Rinascimento Italia



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