⚠️⚠️ Petizione Del Consiglio D'Europa Per Il Rispetto E L'applicazione Delle Risoluzioni Relative Al Covid 2383/21 E 2361/21
LA PETIZIONE CHIUDE IL 4 GENNAIO 2022
Consiglio d'Europa
Segreteria Generale
Commissione europea:
DG Giustizia e diritti fondamentali;
Flusso e protezione internazionale dei dati;
DG Crescita – Enforcement I Unità E1 ;
Oggetto: Nuovo Decreto italiano sulla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine – contrasto con la Risoluzione 2383/21 del Consiglio d'Europa e il Regolamento UE 953/21 – riduzione della durata dei test Covid in Francia e Lussemburgo – proposta di estensione della vaccinazione obbligatoria in Grecia e l'Austria alla popolazione generale.
Cari signori,
Il Governo italiano (“ Decreto Legge” 26 novembre 2021, n. 172) ha introdotto una vaccinazione obbligatoria per tutti gli insegnanti e il personale delle scuole, dell'esercito e delle forze di polizia, e un Pass riservato alle sole persone vaccinate o guarite (c.d. “2G”, adottato in Germania e Lussemburgo), prorogando l'obbligo introdotto dalla “ Legge” 76/21 agli operatori sanitari; Francia e Lussemburgo stanno riducendo la durata dei test PCR o RAAT Covid a sole 24 ore, Austria e Grecia stanno introducendo misure che impongono la vaccinazione obbligatoria al pubblico in generale e, infine, il presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha incoraggiato gli Stati membri a prendere in considerazione esso; tutto ciò sta creando una compressione senza precedenti dei diritti fondamentali dei cittadini e un sentimento ampiamente condiviso di insicurezza e mancata protezione da parte delle istituzioni europee, in particolare perché il Consiglio d'Europa non ha mai fornito una posizione ufficiale in merito alla violazione oggettiva delle sue Risoluzioni e dei rimedi previsto, né quando gli accademici hanno chiesto un'azione la scorsa estate (lettera del 23 agosto 2021) contrastare il dilagare delle misure che portano alla realtà.
Al riguardo, le criticità sopra richiamate portano ad una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ove un trattamento differenziato per i non vaccinati esuli chiaramente dagli scopi della Convenzione; il trattamento differenziato proposto nella normativa italiana prevede un Pass (basato sul Certificato UE rilasciato ai sensi del Regolamento UE 953/21 ) che esclude la possibilità di test per ottenerlo, con l' obiettivo di impedire alle persone non vaccinate l'accesso alle attività sociali (sembra che anche Germania e Francia stanno adottando regole simili).
Oltre alle complessità tecniche legate alla modifica dell'infrastruttura digitale per soddisfare il Regolamento UE 679/16 e ottenere contemporaneamente tale pass, il fatto che alle persone sane (come quelle recentemente testate) sia impedito di beneficiare di attività ricreative è chiaramente una discriminazione ; Si noti che, invece i test rimangono accettato di andare a lavorare e di accesso nei luoghi di lavoro , in modo che la discriminazione sarà limitato al tempo libero , e con rispetto a questo l'un'eccezione servizi essenziali non è stato considerato (ad esempio alberghi ora richiedono il passo, ma in un situazione di emergenza – ad esempio un malfunzionamento dell'auto in tarda serata lontano da casa – al'autista non potrebbe avere l'opportunità di provare e sarà costretto a dormire fuori in inverno).
Sebbene la Francia abbia compiuto progressi nel collegare l'uso del pass al tasso di infezione e vaccinazione, la riduzione della durata del test a 24 ore equivale di fatto a una vaccinazione obbligatoria; un trattamento sanitario, costoso, imposto così frequentemente per avere accesso alle attività della vita (dove la reale necessità di test è lungi dall'essere dimostrata in termini di proporzionalità) compreso il diritto al lavoro, costringono chiaramente le persone a vaccinarsi, questo è esattamente ciò che il Consiglio d'Europa La delibera 2361/21 commi 7.3.1 e 7.3.2 cerca di evitare.
Nel contesto di cui sopra, gli Stati membri continuano a ignorare la risoluzione 2383/21 [1] , paragrafi 3 e 8 , che impone che fino a quando non esiste una prova scientifica chiara che i titolari di pass vaccinati non sono contagiosi , l'esenzione delle restrizioni a loro favore sarebbe discriminatoria; nella direzione opposta vanno invece le disposizioni adottate , dove viene rilasciato un lasciapassare per circolare liberamente alle persone vaccinate ( che rischiano di contagiare ed essere contagiate ).
In merito alla vaccinazione obbligatoria , già in parte adottata per alcune categorie di persone, è legittimo richiamare il divieto contenuto nella delibera 2361/21 , e chiedere un provvedimento del Consiglio per attuarlo quanto prima ; si noti infine che il Presidente della Commissione europea ha creato una situazione senza precedenti, incoraggiando la discussione degli Stati membri sul mandato .
Infatti, dal settembre 2020 l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione sui diritti umani , ed è quindi legittimo ritenere che una Risoluzione del Consiglio – che beneficia della presunzione di essere stata adottata in linea con la Convenzione – debba essere rispettata non solo dagli Stati membri, ma dalla stessa Unione Europea; a questo proposito , un discorso pubblico del Presidente della Commissione in cui gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono suggeriti e incoraggiati a considerare la vaccinazione obbligatoria è un invito implicito a non rispettare la Risoluzione 2361/21 , che vieta espressamente l'obbligo.
Ma anche ignorando gli effetti giuridici della Risoluzione, è fuori discussione che i vaccini Sars CoV2 – i cui studi clinici si concludono a dicembre 2023 – non soddisfino il requisito di essere conosciuti e consolidati, condizione dettata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza 116/21 dell'8 aprile 2021 ; pertanto, qualora uno Stato membro decida di derogare alla Delibera che impone l'obbligo , esclusa ogni forma di vaccinazione forzata , nessuna sanzione potrà essere applicata per il rifiuto per natura sperimentale del vaccino Sars CoV 2 , che impedisca l'applicazione della sentenza nel caso concreto, ma – ove applicabile –la sanzione della sospensione dello stipendio per i dipendenti che si rifiutano di vaccinarsi è chiaramente una misura sproporzionata secondo la sentenza della Corte , e ciò è quasi vero laddove l'estensione alle professioni aggiuntive è all'esame del governo italiano.
Distinti saluti.
Avv. Giulio Marini, Solicitor – Scotland, Counsel at the International Criminal Court, The Hague, per conto dei firmatari.
Commissione europea:
DG Giustizia e diritti fondamentali;
Flusso e protezione internazionale dei dati;
DG Crescita – Enforcement I Unità E1;
Oggetto: Nuovo Decreto italiano sulla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, scolastici e delle forze dell’ordine – contrasto con la Risoluzione 2383/21 del Consiglio d’Europa e il Regolamento UE 953/21 – riduzione della durata dei test Covid in Francia e Lussemburgo – proposta di estensione della vaccinazione obbligatoria in Grecia e l’Austria alla popolazione generale.
Cari signori,
Il Governo italiano (con “Decreto Legge” 26 novembre 2021, n. 172) ha introdotto una vaccinazione obbligatoria per tutti gli insegnanti e il personale delle scuole, dell’esercito e delle forze di polizia, e un Pass riservato alle sole persone vaccinate o guarite (c.d. “2G”, adottato in Germania e Lussemburgo), prorogando agli operatori sanitari l’obbligo introdotto dalla “Legge” 76/21; Francia e Lussemburgo stanno riducendo la durata dei test PCR o RAAT Covid a sole 24 ore, Austria e Grecia stanno introducendo misure che impongono la vaccinazione obbligatoria al pubblico in generale e, infine, il presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha incoraggiato gli Stati membri a prendere in considerazione tale possibilità; tutto ciò sta creando una compressione senza precedenti dei diritti fondamentali dei cittadini ed una percezione ampiamente condivisa di insicurezza e mancata protezione da parte delle istituzioni europee, in particolare perché il Consiglio d’Europa non ha mai preso una posizione ufficiale rispetto alla violazione oggettiva delle sue Risoluzioni e dei rimedi previsti, neppure quando gli accademici hanno chiesto un’azione la scorsa estate (lettera del 23 agosto 2021) per contrastare la diffusione delle misure che hanno condotto alla situazione attuale.
Al riguardo, le criticità sopra menzionate portano ad una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dove un trattamento differenziato per i non vaccinati esula chiaramente dagli scopi della Convenzione; il trattamento differenziato proposto nella normativa italiana prevede un Pass (basato sul Certificato UE rilasciato ai sensi del Regolamento UE 953/21) che esclude la possibilità di ottenerlo in esito all’esecuzione di un test, con l’obiettivo di impedire alle persone non vaccinate l’accesso alle attività sociali (sembra che anche Germania e Francia stiano adottando regole simili).
Oltre alle complessità tecniche legate alla modifica dell’infrastruttura digitale per soddisfare il Regolamento UE 679/16 ed ottenere contemporaneamente tal genere di pass, il fatto che alle persone sane (come quelle recentemente testate) sia impedito di beneficiare di attività ricreative è chiaramente una discriminazione; si ricorda che invece i test restano ancora validi quali prove per accedere ai luoghi di lavoro, per cui la discriminazione sarà limitata alle attività di svago, e rispetto a ciò non è stata neppure presa in considerazione l’eccezione dei servizi essenziali (es. situazione di emergenza – ad esempio un malfunzionamento dell’auto in tarda serata lontano da casa – un guidatore non potrebbe avere l’opportunità di eseguire un tampone e sarà costretto a dormire fuori, magari in pieno inverno).
Sebbene la Francia abbia compiuto progressi nell’ancorare l’uso del pass al tasso di infezione ed a quello di vaccinazione, la riduzione della durata del test a 24 ore equivale di fatto a una vaccinazione obbligatoria; un trattamento sanitario costoso imposto così frequentemente per avere accesso alle attività della vita (dove la reale necessità di test è lungi dall’essere dimostrata in termini di proporzionalità) compreso il diritto al lavoro, costringono chiaramente le persone a vaccinarsi, ed è esattamente ciò che il Consiglio d’Europa con la Risoluzione 2361/21 commi 7.3.1 e 7.3.2 cerca di evitare.
Nel contesto di cui sopra, gli Stati membri continuano a ignorare la Risoluzione 2383/21[1], paragrafi 3 e 8, che impone che fino a quando non esisterà una prova scientifica chiara che i titolari di pass vaccinati non sono contagiosi, l’eliminazione delle restrizioni a loro favore sarebbe discriminatoria; nella direzione opposta vanno invece le disposizioni adottate, dove viene rilasciato un lasciapassare per circolare liberamente alle persone vaccinate (che rischiano di contagiare e di essere contagiate).
In merito alla vaccinazione obbligatoria, già in parte adottata per alcune categorie di persone, è legittimo richiamare il divieto contenuto nella Risoluzione 2361/21 e chiedere un provvedimento del Consiglio per renderla effettiva quanto prima; si noti infine che il Presidente della Commissione europea ha creato una situazione senza precedenti, incoraggiando la discussione degli Stati membri sull’obbligo.
Dal settembre 2020, infatti, l’Unione Europea ha aderito alla Convenzione sui diritti umani, ed è quindi legittimo ritenere che una Risoluzione del Consiglio – che beneficia della presunzione di essere stata adottata in linea con la Convenzione – debba essere rispettata non solo dagli Stati membri, ma dalla stessa Unione Europea; a questo proposito, un discorso pubblico del Presidente della Commissione in cui gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono suggeriti e incoraggiati a considerare la vaccinazione obbligatoria è un invito implicito a non rispettare la Risoluzione 2361/21, che vieta espressamente l’obbligo.
Ma anche ignorando gli effetti giuridici della Risoluzione, è fuori discussione che i vaccini Sars CoV2 – i cui studi clinici si concludono a dicembre 2023 – non soddisfino il requisito di essere conosciuti e consolidati, condizione dettata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza 116/21 dell’8 aprile 2021; pertanto, qualora uno Stato membro decida di derogare alla Risoluzione che impone il divieto d’obbligo, esclusa ogni forma di vaccinazione forzata, nessuna sanzione potrà essere comminata per il rifiuto proprio in ragione della natura sperimentale del vaccino Sars CoV 2, che impedisce l’applicazione della decisione nel caso concreto. Tuttavia – se ed ove applicabile – la sanzione della sospensione dello stipendio per i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi è chiaramente una misura sproporzionata, se si seguono i dettami della sentenza, e ciò è vero a maggior ragione laddove l’estensione ad ulteriori professioni è all’esame del Governo italiano .
Distinti saluti.
Avv. Giulio Marini, Solicitor – Scotland, Counsel at the International Criminal Court, The Hague, per conto dei firmatari.
[1] https://pace.coe.int/en/files/29348/html
👇
Pass o certificati Covid: tutela dei diritti fondamentali e risvolti legali
- Autore/i:
- Assemblea parlamentare
- Origine
- Dibattito in Assemblea del 22 giugno 2021 (17a seduta) (cfr . Doc. 15309 , relazione della commissione giuridica e per i diritti umani, relatore: Damien Cottier e Doc. 15323 , parere della commissione per gli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile , relatrice: Carmen Leyte). Testo approvato dall'Assemblea il 22 giugno 2021 (17a seduta).
Commenti
Posta un commento