Un nostro DIRITTO : il consenso informato
Oggi vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'importanza del
CONSENSO INFORMATO.
Legge 219/2017
Chi di voi si è sottoposto ad un intervento chirurgico, forse ha notato ciò che sto per scrivere.
Qualche anno fa, ho dovuto inserire uno stent uretrale per una ostruzione causata da un calcolo di dimensioni notevoli. L'intervento è stato effettuato in anestesia epidurale, lo stent è stato poi sostituito un mese dopo con la stessa procedura, mentre mi hanno "bombardato" il calcolo. Ho così dovuto tenermi ancora per un altro mese lo stent.
Il consenso informato, almeno nel mio caso, mi è stato sottoposto poco prima dell'intervento, quando già ero nell'anticamera della sala operatoria. Stesa sulla barella, senza gli occhiali da lettura. Alla mia domanda "cosa c'è scritto", mi è stato risposto "prassi".
Beh, a me è andato tutto bene, ma da allora mi sono fatta furba e se mai dovesse capitare nuovamente un ricovero terrò a mente, che il consenso informato è un nostro sacrosanto diritto, non è solo una "prassi burocratica", quindi chiederò se sarà possibile farmelo leggere in una situazione più tranquilla, in camera con calma e non pochi minuti prima dell'intervento!
Già questo "modus operandi" generalizzato e poco cristallino, dovrebbe farci aprire gli occhi...
DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO NELLA LEGGE 219/17
Il Consenso Informato medico è il processo con cui il Paziente decide in modo libero e autonomo, dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o equipe medica, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto (legge 219/17, art.1 commi 2 e 3).
Con “Acquisizione del Consenso Informato” s’intende l’assenso (completo o parziale) / dissenso o revoca – da parte del Paziente –, relativo a quanto proposto dal Medico, a conclusione dell’intero percorso informativo.
Tale acquisizione è solitamente una firma del paziente, ma la legge 219/17 prevede anche altre modalità – al fine di permettere l’espressione anche da parte di pazienti che siano inabili a firmare.
Le legge 219/17 identifica le 2 componenti del Consenso Informato in ambito sanitario:
– le informazioni;
– il processo con cui sono rese comprensibili e utili al Paziente.
La legge 219/17 chiarisce inoltre chi deve fornire le informazioni: l’equipe medica;
e chi si occupa della loro proposta al paziente: la struttura sanitaria.
Obbligo della Struttura: le informazioni
Le informazioni del Consenso Informato sono obbligo preciso della Struttura sanitaria (L.219/17, art. 1 comma 9).
Le informazioni che il paziente deve comprendere, esplicitate nel terzo comma della L.219/17, riguardano:
• Diagnosi
• Prognosi
• Benefìci e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati
• Benefìci e rischi delle possibili alternative agli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati
• Conseguenze dell’eventuale rifiuto / rinuncia
Tipologie di informazioni da combinare nel Consenso Informato
Da un’attenta lettura della legge 219/17, emerge che un consenso informato è considerato “adeguato”, se vengono fornite 4 diverse tipologie di informazioni:
a) Informazioni cliniche sullo specifico Paziente (diagnosi)
b) Informazioni relative ai trattamenti individuati dal Medico come più utili al paziente (terapie)
c) Informazioni relative alle alternative (ove possibili)
d) Informazioni ulteriori (probabile prognosi, rischi, conseguenze del rifiuto/revoca, eventuali indicazioni per l’assistenza psicologica prevista dall’art. 1 comma 5)
Gran parte di queste informazioni derivano dalle linee guida di cui alla legge 24/17 (c.d. Legge “Gelli-Bianco”), elaborate dalle Società Medico-scientifica per ciascun trattamento / accertamento sanitario.
Obbligo del Medico: rendere comprensibili e utili le informazioni
Rendere comprensibili le informazioni, in modo che siano utili al Paziente per esprimere la propria decisione in maniera autonoma (l.219/17, art. 1 comma 2) è compito e responsabilità specifica del medico / equipe sanitaria (legge 219/17, articolo 1, comma 2 e 10).
Questo processo è il fulcro del nuovo consenso informato. Si tratta, infatti, del momento chiave che permette sia di instaurare un clima di fiducia tra medico / equipe sanitaria e paziente, sia di iniziare un efficace coinvolgimento della persona nel proprio percorso terapeutico, cioè di avviare la “relazione di cura” in cui il Paziente è soggetto attivo. Rendere comprensibili le informazioni diventa quindi necessario per porre il consenso informato alla base della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico” (legge 219/17, art. 1, comma 2).
COSA SUCCEDE SE SI VIOLA LA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO?
La violazione, da parte del medico, dell’equipe medica o della struttura sanitaria, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:
a) un danno alla salute, “quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti)”;
b) un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione ogni volta che “a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”;
Nello specifico vediamo le ipotesi conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione:
1) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni. In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
2) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione del paziente;
3) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poichè, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
4) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
5) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti. In tal caso, il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. FONTE
Liberopensiero2019
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