INFORMAZIONI sulle leggi a nostra tutela

 

PARTE AA)

👉👉👉Le informazioni che leggerete sono elementi BASE FONDAMENTALI per la tutela.

👉👉👉FATE IMMEDIATAMENTE un'indagine in TUTTE LE REGIONI ITALIANE per scoprire CHI le ha usate nel patrocinio per i sospesi dal lavoro perché non aventi il GREENPASS.
Quando le trovate fatevi inviare copia della denuncia presentata e poi diffondetela ovunque.

1) ♠️🦋🦋🤶🦋🦋♠️
<<<<< 👉👉👉"INTERVENTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA AL SENATO PER LA VALUTAZIONE DELLA ILLEGITTIMITA' DEL D.L.N. 44 POI CONVERTITO ALTRO SALVAGENTE PER IL PERSONALE.

👉Il governo italiano ha eluso la presa di posizione del Consiglio d'Europa che imponeva agli Stati aderenti , tra cui l'Italia, di evitare l'obbligo vaccinale ed ogni discriminazione.
👉Il senatore Ciampolillo aveva presentato una pregiudiziale di inconstituzionalità , redatta dall'avv. Giulio Marini e dal sottoscritto,che si fondava anche su quella Delibera. 👉Emerge ora che il Consiglio d'Europa avesse posto la questione direttamente al Senato presso una specifica Commissione.
👉Il Senatore e noi avvocati pensavamo che il governo ignorando la Delibera, e bocciando la questione pregiudiziale , avesse fatto ennesimo sfoggio dell' arrogante ignoranza che lo contraddistingue.
👉Ora scopriamo che si è trattato di un atto doloso di omessa valutazione di un documento essenziale ai fini della elaborazione della legge sull'obbligo vaccinale.
👉Le ricadute di quanto emerso sono di assoluta rilevanza per la gestione delle cause di opposizione all'obbligo vaccinale.
👉Aprono la strada alla prospettazione del rinvio pregiudiziale della legge di conversione alla Corte di Giustizia Europea, con ovvia istanza, di sospensione immediata di ogni sanzione. assistenza.medici@gmail.com" >>>>>

2) ♠️🦋🦋🤶🦋🦋♠️
<<<<<DATI UFFICIALI U.E. (European Medicines Agency - EMA):

👉Gli ultimi dati sperimentali sono posticipati al 2024 (erano previsti per il 2023, come dimostra la Determina AIFA).
CSR: clinical study results (risultati studio clinico)

👉Ancora più interessante è l'elenco delle "informazioni mancanti" (missing information):
👉👉👉Ovvero, non vengono forniti dati sull'utilizzo del farmaco in gravidanza e allattamento, in pazienti immunocompromessi, in pazienti fragili con patologie preesistenti (ma non dobbiamo vaccinarci per salvare proprio questi qui?!?), in pazienti con disturbi autoimmuni o infiammatori. Inoltre non abbiamo dati sulle interazioni con altri farmaci (metti che prendo cardioaspirina, antidolorifico, statine, cardiotonico??? BOHH!) né sulla sicurezza a lungo termine (perché, a breve e medio, invece? Vabbè, dai, nel dubbio vacciniamo pure i neonati!)

👉A chi dice che il "vaccino" è sicuro, fornite questo link:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf



PARTE BB)


3) ♠️🦋🦋🤶🦋🦋♠️ 

QUESTA E' LA LEGGE FONDAMENTALE GENERALE dei REGOLAMENTI EUROPEI rispetto a tutti gli Stati facenti parte dell'U.E.


<<<<< La CORTE DI GIUSTIZIA dell'Unione Europea dice che il diritto dell'UNIONE EUROPEA "DEVE" ESSERE APPLICATO E INTERPRETATO NELLO STESSO MODO IN OGNI PAESE, ma il GREENPASS e' applicato in modo diverso nelle varie nazioni facenti parte dell'U.E. 

👉Infatti e' stato reso obbligatorio per il lavoro SOLO in Italia e in Francia.

👉Il REGOLAMENTO dell'U.E. e' OBBLIGATORIO in tutti i suoi elementi: pertanto uno STATO MEMBRO non puo' unilateralmente, cioe' da solo, adottare provvedimenti interni volti a limitare le norme dell'applicazione del regolamento, ne' può fare un'applicazione incompleta e selettiva. >>>>>


4) ♠️🦋🦋🤶🦋🦋♠️

<<<<< ECCO quanto regola i CONTRATTI DI LAVORO che sono super-vincolanti per i contraenti.

LA LEGGE: 

👉NESSUNA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO E' POSSIBILE.


👉👉👉IL CONTRATTO DI LAVORO:

👉Un contratto di lavoro e' una legge A SE'.

👉Quando si firma un contratto di lavoro o ci si iscrive ad un ordine professionale o ancora si accede ad un bando pubblico vengono richiesti dei requisiti da soddisfare conformi alla normativa vigente all'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE.

👉NESSUN REQUISITO PUO' ESSERE AGGIUNTO O TOLTO SEPPUR IN PRESENZA DI LEGGE DATO CHE QUESTA NON PUO' ESSERE RETROATTIVA.

👉 Il datore di lavoro, oppure l'ORDINE oppure il dirigente scolastico NON POSSONO conoscere la situazione vaccinale del dipendente oppure dell'iscritto se non prevista nel contratto o iscrizione. NON NELLA LEGGE.


👉NON NELLA LEGGE MA NEL CONTRATTO O ISCRIZIONE.

👉NON si puo' essere sospesi senza stipendio ne' altri compensi dato che prima si avvia una istruttoria o commissione su EVENTUALI violazioni dei "TERMINI CONTRATTUALI" e sulla "LEGGE 81/08" (sicurezza sul lavoro).

👉Al massimo viene comminata UNA SANZIONE DISCIPLINARE: NON SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO.

👉La vaccinazione NON PUO' ESSERE inserita come requisito. 

👉E se non si accetta la vaccinazione quei requisiti NON POSSONO ESSERE CANCELLATI, per il datore di lavoro, dirigente scolastico o l'Ordine e' prevista la RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE. >>>>>


5) 🦋🦋🤶🦋🦋 

<<<< FACCIAMOGLI PASSARE LA VOGLIA ai medici vaccinatori, di fare guadagni sulla nostra pelle:

👉👉👉tu che ‘sulla mia pelle’ guadagni 80,00 € all’ora X 6 ore al giorno = € 480,00 al giorno, e quindi circa 13.000,00 al mese seguendo ordini illegittimi e tradendo il giuramento di Ippocrate, SAPPI che:


👉Nello “scudo Penale” introdotto con DL 1 Aprile 2021 n°44 si menzionano gli articoli di Legge a cui si riferisce che sono unicamente gli Articoli 589 e 590 del Codice Penale.


👉Il Legislatore si dimentica l'Art. 579 del Codice Penale e del più importante Art. 5 del Codice Civile.


👉👉👉ARTICOLO 5 CODICE CIVILE

Gli atti a disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)


👉👉👉ARTICOLO 579 CODICE PENALE

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio(*) se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore di anno diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità, o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l'inganno;


(*) Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.


RESPONSABILITÀ PENALE DA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO anti SARS-CoV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni sa SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 Dicembte 2020, n°178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immisione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione.>>>>>

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