TRIBUNALE POPOLARE

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Per ottemperare alla Visione e Missione dello stesso ti indico quanto potrai trovare al suo interno.

In alto troverai il menu con le CATEGORIE su cui potrai muoverti all’interno del sito.
Nell’ultima voce del menu troverai il pulsante “Documenti scaricabili” (autotutela) sia per gli Autodeterminati sia per i Cittadini. Es: Rigetto Atti Amministrativi, imposte e trattenute varie; Sentenze in disonore; “DDT” Documentazione per l’Autodeterminazione; Euro scritturali (utilizzabili anche dai cittadini/persone fisiche); ecc.
Appena possibile pubblicheremo ulteriori documenti, anche video, che approfondiranno sia il percorso di Autodeterminazione sia l’utilizzo dei documenti.
Vi ricordiamo che lo studio base sul come produrre i documenti e autotutelarsi nel mondo giuridico è una responsabilità prettamente individuale, frutto di un percorso coscienziale e di consapevolezza.
Non c’è cambiamento di massa senza crescita individuale.
Ciascuno ha il dovere di evolvere sé stesso per poter elevare la comunità di cui fa parte.

Devi sapere che il Diritto naturale è prevalente rispetto a qualsiasi altra branca del Diritto, che a sua volta è soggetto a ratifica per essere applicato.

In Italia:
Art. 10 della Costituzione: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Per sapere e comprendere cos’è il Tribunale popolare, devi innanzi tutto guardare con estrema attenzione il riflesso davanti al tuo specchio.

Siamo noi, Tu e Io “il Popolo”, siamo la parte integrante della comunità nella sua unicità. Siamo noi ad aver costituito questo Istituto. Per questo, Noi e solo Noi, possiamo cambiare la Società migliorandola dove necessario, dandole un indirizzo positivo per tutti. Basiamo i nostri principi e diritti in funzione dell’uomo vivente e non a mercificazioni come avviene nel Diritto positivo.
Non siamo per la rivoluzione ma per l’evoluzione, in quanto per l’ingiustizia ci sono già i tribunali ordinari o per meglio dire le società private della “BAR Association” del diritto positivo. Noi siamo il Popolo. Quest’ultimo può remare a favore di noi stessi o contro.
Solo noi possiamo garantirci la nostra felicità e serenità o l’esatto opposto. Sta a noi la scelta di quali vie percorrere

Il Tribunale popolare si pone a tutela dell’uomo/donna naturali (su cui il Diritto positivo non ha alcuna giurisdizione), contro le ingiustizie, gli abusi di potere e i soprusi. Il Tribunale popolare in nome e per conto della popolazione (uomini in carne, ossa, sangue e spirito) e per effetto diretto emanerà sentenze irreversibili nei confronti di chiunque cagioni danni e/o perdite nei riguardi di uomini/donne e loro beni o atti contro la natura. Il Tribunale popolare è al di sopra delle parti, è autonomo con potere assoluto. È presente là dove la legge naturale e internazionale, non viene applicata o interpretata a scapito o vantaggio di qualcuno.
Il Tribunale popolare ha il potere di emettere sentenze nei confronti di chi non rispetta i diritti inalienabili dell’uomo!
L’udienza può essere svolta anche in pubblica piazza e la sentenza è sempre irreversibile.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 DUDU “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI ratificata dello Stato Italiano con legge 881/77.
La Costituzione italiana recita all’art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali che “deve essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”
LEGGE FONDAMENTALE: La Costituzione Italiana è un modello che contiene dei principi che devono essere gradualmente applicati con leggi specifiche e dettagliate (leggi ordinarie).
Le Costituzioni dovrebbero seguire i principi del Diritto naturale.
Diritto Naturale: l’insieme di precetti e di norme che la collettività sente indubitabilmente proprio (che sta scritto nelle leggi universali e memorizzate negli spiriti degli uomini).
Sempre in Italia, l’organo legislatore, ha funzione di emanare le leggi (art. 70 Cost.), legiferando in armonia con i principi esposti nella Costituzione. Le leggi in contrasto con essa sarebbero illegittime, e per verificare e decretare l’illegittimità di una legge ordinaria emanata dal parlamento esiste un organo specifico (art. 134 Cost.). Se tale legge incriminata viene decretata
illegittima dalla Corte Costituzionale questa viene cancellata e perde ogni effetto (art. 136 Cost.). Questo perché altrimenti i diritti del popolo sovrano (il popolo è sempre sovrano) non sarebbero garantiti.
Uno Stato che ratifica una Convenzione internazionale, che rientra nel Diritto internazionale, DEVE, a sua volta attuare i principi esposti nella Convenzione con leggi proprie interne (Diritto positivo), se non vi adempie, legiferando in armonia con la Convenzione internazionale sottoscritta e ratificata, è conseguentemente sanzionato dalle apposite Commissioni di controllo per ciascuna Convenzione, Trattato o Patto.
Prima di rivolgersi a tali Commissioni di controllo, bisogna rivolgersi ai Tribunali interni degli stessi Stati.

Gli Stati non riconoscono l’uomo/donna naturali, ma solo la Persona umana/giuridica (funzione/finzione).
Quest’ultima è vista dallo stesso in soli tre modi:
Mario Rossi = Personalità Giuridica, colui che esercita la capacità giuridica. Persona fisica. Il suo ruolo è quello di creditore.
Mario ROSSI = Persona fisica (usato nel penale, colui che PAGA LA PENA volontariamente). Il suo ruolo è quello di debitore.
MARIO ROSSI = Soggetto Giuridico/ Finzione Giuridica o Uomo di Paglia (modi che definiscono la stessa condizione). Possiede la capacità Giuridica ma non può esercitarla, in quanto “SOGGETTO GIURIDICO” quindi sottoposto alla “soggettività giuridica”. Lo Stato italiano decide se concederla o meno in via Straordinaria e solo nel contesto scelto. Quindi il Soggetto Giuridico ha l’incapacità di Agire.


ORGANICO

  • Segretario in carica: giuseppina sanna saba
  • Procuratore in carica: francesco sanna spissu
  • Responsabile Guardie Popolari: giacomo contu lai.
  • Ambasciatore in carica; giancarlo di tiamat


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