Oggetto : CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

 Oggetto: Crimini contro l'umanità

Luogo di presentazione: Corte penale internazionale / Ufficio comunicazioni del pubblico ministero 19519 2500 Cassetta postale / CM L'Aia Paesi Bassi / Inviato: 18.03.2021 / Corte penale internazionale (trattato di Roma 15.1 e 53. Voce.)
Luogo di presentazione: La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - F - 67075 Strasbourg-Cedex - Tel: 33 (0)3 88 41 20 18 - Fax: 33 (0)3 88 41 27 30

Tutta la corrispondenza deve essere inviata all'indirizzo e/o all'indirizzo e-mail specificato nell'intestazione. Qualsiasi avviso giudiziario si considera valido se è stato ricevuto ed elaborato.

I Cittadini Italiani che hanno deciso di esercitare i loro diritti democratici per non ricevere trattamenti medici sperimentali (vaccinazione sperimentale contro covid-19) sentono di essere sotto grande e illegale pressione da parte del Governo Italiano.
1.) La sperimentazione Pfizer termina a dicembre 2023
2.) La sperimentazione Moderna termina a dicembre 2022
3.) La sperimentazione Johnson&Johnson termina a febbraio 2023
4.) La sperimentazione AstraZeneca ora Vaxzevria termina il 14 febbraio 2023
L'obbligo è un crimine contro l'umanità. Il ragionamento ha ragione di esistere se stessimo parlando di vaccini sicuri che salvano vite. Ma in questo caso stiamo parlando di una sperimentazione Fase3 cui non si conoscono gli effetti a lungo termine. Non si usano gli esseri umani come Cavie.
Obbligo vaccinale per medici e infermieri, ovunque lavorino e per gli "operatori di interesse sanitario". Le norme inserite nel Decreto Legge Covid riguardano: farmacisti, medici, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari (radiologi, laboratori biomedici, audiometristi etc), igienisti dentali, dietisti, podologi, fisioterapisti, logopedisti, oculisti, ortottisti, terapisti, assistenti sanitari, massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrici, odontotecnici, ottici, puericultori. A patto che abbiano contatto diretto con paziente: se queste categorie non si vaccinano vengono spostati ad un’altra mansione inferiore e scatta l’abbassamento di stipendio. Se questa “retrocessione” non è possibile, ci sarà l’astensione obbligatoria dal lavoro fino al 31 dicembre 2021 con stipendio pari a zero euro.
Scudo penale
Esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispetto alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. 5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. 6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinalenazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 10. Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26, commi 2 e 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, ell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Costituzione Italiana, Codice di Norimberga, Dichiarazione di Helsinki, Codice Deontologico Medico, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. 
1.) Costituzione Italiana: Art.13 Art.32
2.) Codice di Norimberga: Art.1 Art.9
3.) Dichiarazione di Helsinki Art.16 Art.25 Art.26
4.) Codice Deontologico Medico Art.32 Art.34
5.) Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea Art.3
Assemblea parlamentare: 27 gennaio 2021 Risoluzione 2361
7.3 Per quanto riguarda la garanzia di un elevato assorbimento dei vaccini:
7.3.1 Garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli;
7.3.2 Garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;
7.3.3 Adottare misure efficaci e tempestive per contrastare la disinformazione, la disinformazione e l'esitazione riguardo ai vaccini covid-19;
7.3.4 Distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, lavorando e regolamentando le piattaforme di social media per prevenire la diffusione della disinformazione;
7.3.5 comunicare in modo trasparente il contenuto dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblici al controllo parlamentare e pubblico;
Da un anno il popolo Italiano è detenuto in severe misure restrittive, violando così i diritti umani fondamentali.
1.) Diritto di riunione
2.) Diritto alla libera circolazione.
3.) Restrizioni al diritto di praticare sport, ricreazione e visitare i familiari
4.) Coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00 del mattino
5.) Introduzione di un cosiddetto passaporto verde "certificato vaccinale", in base al fatto che ad alcune persone che ricevono la sperimentazione (vaccinazione pilota) saranno concessi diritti speciali.
6.) I test PCR fungono da criterio diagnostico primario e non sostituiscono l'esame medico fisico oggettivo, anche se il test PCR stesso può rilevare l'RNA virale solo con una certa accuratezza, non fornisce informazioni sui sintomi della malattia e sulle condizioni del paziente.
7.) Ripristino del normale ordine delle strutture sanitarie.
8.) Chiudere i bambini può causare problemi psicologici e influenzare il normale sviluppo fisico e mentale del bambino.
9.) L’obbligo delle mascherine chirurgiche all’aperto sono pericolose per la salute. Numerosi studi documentano i rischi per la salute: mal di testa e aumento dell'insufficienza respiratoria.
Norme internazionali e sovranazionali
1.) Art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1998);
2.) Art. 9 del Patto internazionale dei diritti civili (1966);
3.) Artt. 3 e 5 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU);
4.) Art. 6 TUE e 6 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Costituzione Italiana
1.) Art.13 Costituzione Italiana: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria  e nei soli casi e modi previsti dalla legge. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Tutti i pazienti hanno pari diritti all'assistenza sanitaria, indipendentemente dalla sua diagnosi o malattia.
I pazienti devono essere esaminati e trattati dal medico. E' normale e buona prassi che il controllo delle malattie sulla base di misure epidemiologiche, non prendano il posto del funzionamento del normale sistema sanitario, ma deve essere messo in parallelo.Diritto alla vita e diritto alla salute
La Costituzione italiana qualifica la salute come diritto fondamentale della persona (art. 32 Cost.: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo»), riconosciuto a chiunque senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3, co. 1, Cost.).
Si tratta di un diritto inviolabile (art. 2 Cost.) e assoluto (al pari degli altri diritti della personalità) al quale corrisponde un obbligo, in capo ai terzi, di astenersi dal tenere comportamenti lesivi del diritto stesso.
Il comma 1 dell’art. 32 Cost. prevede l’obbligo, per lo Stato, di assicurare «cure gratuite agli indi-genti», ossia l’obbligo di consentire la gratuità delle cure per questi ultimi destinando, a tale scopo, risorse finanziarie adeguate.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 32 contiene due rilevanti disposizioni a difesa della dignità umana, che garantiscono il fondamentale diritto di libertà individuale sotto l’aspetto della salute: «nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge», legge che «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Covid-19: Procedura di emergenza
Covid-19 viene utilizzato come trattamento medico innovativo che ha ricevuto solo di recente l'approvazione della FDA negli Stati Uniti (solo procedura di emergenza). Questa è un'approvazione non finale contenente i dettagli dei 22 effetti collaterali del vaccino. Inoltre, da un punto di vista medico, è abbastanza chiaro che la questione dell'effetto a lungo termine del trattamento non è stata studiata scientificamente (nel quadro delle prove e della ricerca). Pertanto, l'effetto a lungo termine e la sicurezza del trattamento sui riceventi sono sconosciuti. È importante notare che nessuno ha mai inteso immunizzare il mondo intero fino ad ora con questa tecnologia medica che fornisce m-RNA sintetico al corpo. Tutte le precedenti vaccinazioni operavano su una base completamente diversa. O un virus disattivato o un virus indebolito vine iniettato nel corpo, per attivare il sistema immunitario naturalmente contro il virus.Bisogna ricordare al Governo Italiano che non viviamo in un mondo di dittatura, quindi è chiaro che tale accordo deve essere completamente trasparente per l'intera popolazione.
"Il Codice di Norimberga" - un codice di etica medica emanato in base alle leggi in base alle quali i criminali nazisti furono condannati durante la seconda guerra mondiale. Sono stati condannati per aver condotto orribili esperimenti medici durante la seconda guerra mondiale e i test medici sono diventati noti come processo di Norimberga. Il codice di Norimberga è servito in seguito come base per la stesura della Dichiarazione di Helsinki.
1.) Consenso informato a partecipare a un esperimento medico - il primo principio del Codice di Norimberga è la necessità del consenso di un individuo e del consenso informato al trattamento e alla partecipazione all'esperimento. Un individuo dovrebbe esercitare liberamente la libertà di scelta senza alcun uso della forza, frode, inganno, minacce, indagini o qualsiasi altra forma di coercizione nei suoi confronti.2.) Terapie alternative - Il consenso informato alle cure mediche, sulla base dei principi del Codice di Norimberga, significa anche che ai pazienti dovrebbero essere offerte una serie di alternative terapeutiche che dettagliano il processo medico (tutto ciò che contiene). I vantaggi, gli svantaggi e i rischi dei trattamenti, che sono presenti per tutti i trattamenti, dovrebbero essere trasparenti. Sulla base di queste informazioni, il paziente potrebbe essere in grado di prendere una decisione personale informata sul suo trattamento medico adatto ai suoi problemi di salute. Come accennato in precedenza, qualsiasi decisione deve essere presa liberamente dall'individuo senza alcuna pressione. Tuttavia, il Governo Italiano e il Ministero della Salute non sono in grado di dimostrare ai propri cittadini le alternative attualmente disponibili per il trattamento della malattia da COVID-19, che si sono dimostrate efficaci e hanno pochi effetti collaterali e non sono pericolose. Anzi creano un'atmosfera di paura e coercizione, e i cittadini sono sotto pressione (in una palese violazione del processo di consenso informato), nascondendo informazioni sull'immunizzazione. Notando la fase sperimentale delle vaccinazioni e i pericoli nel modo in cui vengono somministrate. Le vaccinazioni sono state estese alle fasce d'età anziane e a rischio per le quali le case farmaceutiche non hanno effettuato studi dato Fase sperimentale 3. Queste persone sono diventate inconsapevolmente e soggetti di sperimentazione. La sperimentazione ai residenti delle RSA avviene dopo un anno di allarmismo, paure e misure restrittive (diffuse dalla stampa e dal governo). Ciò si aggiungerebbe ora nel prossimo futuro l'introduzione della tessera vaccinale.3.) Il quarto principio è che l'esperimento deve essere effettuato al fine di prevenire sofferenze o danni fisici. È noto che il trattamento ha causato morte, lesioni e gravi danni in Italia anche dopo la vaccinazione. Nonostante tutto ciò, il governo non ha ordinato un'indagine sulla questione. Inoltre, non si capisce perché non vi siano rapporti completi sul numero di deceduti o feriti, come ci si potrebbe aspettare in un tale esperimento medico nell'interesse della popolazione partecipante. Oggi, le autopsie vengono fatte solo su richiesta dei magistrati, motivo per cui la causa della morte di persone principalmente anziane morte direttamente o entro pochi giorni dalla vaccinazione è nascosta, o viene imputata alle patologie pregresse. Gli effetti collaterali fatali della vaccinazione non possono quindi essere dimostrati. Ma il vaccino stesso si chiama intervento medico invasivo. Tutti i decessi dopo interventi invasivi, principalmente sperimentali, sono considerati decessi straordinari. In tutte le morti straordinarie, l'autopsia forense è obbligatoria.
1.) Il quinto principio afferma che l'esperimento non può essere effettuato se vi sono motivi per credere che causerà danni o morte. Vedi sopra per le violazioni di questo principio. Come accennato in precedenza, i cittadini sono informati degli effetti collaterali o delle morti solo attraverso i social network (amici, vicini, parenti). I media mainstream divulgano notizie false, omettono la verità, e il ministero della salute dichiara: Nessuna Correlazione
2.) Un ulteriore principio è che il responsabile dell'esperimento deve interrompere l'esperimento in qualsiasi fase se vi sono ragionevoli motivi per dimostrare che provoca danni, disabilità o morte al partecipante all'esperimento. È già stato dimostrato che molte persone sono già morte per cure, danneggiate, disabili e paralizzate. Tuttavia, il governo Italiano continua la campagna di sperimentazione ingannando i cittadini Italiani. Violazioni del Codice di Norimberga
Applicazione della pressione economica:
1.) Rendere impossibili le singole piccole e medie imprese con chiusure e restrizioni continue.
2.) Una "carta verde" prevista vieterebbe ai cittadini di utilizzare la libera circolazione e alcuni servizi.
Applicazione della pressione sociale:
1.) Prevenzione dell'intrattenimento, del tempo libero e di altri servizi
2.) Artisti, opinionisti e personaggi pubblici di tutto il mondo stanno diffondendo propaganda, per indurre i cittadini a partecipare a questa sperimentazione.
A questo proposito, bisogna sottolineare che le misure messe in atto dal Governo Italiano contro i cittadini, violano la Costituzione Italiana, violano il Codice di Norimberga e violano le norme internazionali e sovranazionali.
Pertanto, tenendo conto di quanto descritto sopra, sono richiesti 3 requisiti principali.
1.) L'esperimento medico e la somministrazione di vaccini sperimentali ai cittadini Italiani devono essere fermati immediatamente.
2.) Il Governo Italiano dovrebbe ritirare qualsiasi procedura legislativa che violi il principio del consenso informato delle persone che ricevono cure mediche, che abolisce lo Stato di diritto e la democrazia. La Carta verde non può essere adottata legalmente, e qualsiasi altra legislazione dannosa non può essere introdotta.3.) Qualsiasi ente statale/aziendale/lavorativo che violi le leggi della Costituzione Italiana sul lavoro o altre leggi che consentano alla coercizione, alla persuasione di vaccinare e discriminare coloro che scelgono di non cercare il suddetto intervento medico innovativo, devono essere puniti secondo le leggi vigenti.  
PDF UE: Marzo 2019 12 Settembre 2019 Summit Unione Europea e WHO per Vaccinazione Globale, Vaccination Card 2019 2020 2021 2022. 
https://t.co/BuSnJlfWdk
PDF UE: 13 Luglio 2020 approvato l'uso dei Vaccini OGM

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