DATORI DI LAVORO, PER SCARICARSI da RESPONSABILITÀ LEGALE, STANNO RICORRENDO AI MEDICI DEL LAVORO

 VISTO CHE I DATORI DI LAVORO, PER SCARICARSI QUALCHE RESPONSABILITÀ LEGALE, STANNO RICORRENDO AI MEDICI DEL LAVORO, vi ricordo che né i datori, né i superiori, né il medico stesso possono "convocarvi" a visita al di fuori dei seguenti casi previsti dal D. Lgs. 81/2008:


  Procedura per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alla luce delle norme introdotte dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs 106/2009.

La sorveglianza sanitaria (come indicato all’art. 41) è composta da:

A) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva

B) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

C) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

D) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

E) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (per esposti a rischio chimico, biologico e cancerogeno)

  e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.


 Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.


CHE CI "PROVINO" LO COMPRENDIAMO, CHE CI RIESCANO DIPENDE DA VOI!


Non aggiungo altro per ora, ma ricordatevi che il MC deve valutare le vostre condizioni PSICO-FISICHE, non l'eventuale rispetto di un obbligo stabilito da un atto avente forza di legge CHE NON LO PREVEDE IN NESSUN PASSAGGIO DELL'ITER STABILITO!

Quindi... con che autorità vi sospenderebbe?? 

NON POSSONO COSTRINGERVI A FARE TAMPONI!! 


Laura Carosi

FONTE 

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