Covid :Il concetto di libera scelta e vaccini

 Partiamo con l'articolo 19 della nostra Costituzione

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Nell’informativa alla Camera dei Deputati del 2 dicembre 2020, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che le vaccinazioni contro il Covid-19 saranno gratuite e non obbligatorie.

Tornando alla nostra Costituzione, diamo uno sguardo all'articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Libertà di scelta vaccinale
Nessuno, infatti, può essere obbligato ad un trattamento sanitario quando questo potrebbe generare un danno all’individuo. 

I danni da vaccino purtroppo esistono e sono previsti dalla legge 210 del 1992 approvata dal Parlamento Italiano e anche dalla legge 229/2005. 
La libertà di scelta per la tutela della salute è un diritto democratico e costituzionale irrinunciabile.

La Consulta ha affermato che “ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative alla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, da cui deriva il diritto al risarcimento del danno”.

La legge 25 febbraio 1992 n. 210, rubricata “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, costituisce il frutto del recepimento della pronuncia con la quale la Corte costituzionale dichiarava illegittima la legge n. 51 del 1966, nella parte in cui, pur sancendo l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica, non prevedeva un adeguato ristoro per coloro i quali, da tale trattamento, avessero subìto una lesione.

A seguire la legge 25 luglio 1997 n. 238, con la quale si è prevista la corresponsione di un assegno una tantum per i danni cagionati nel periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso ed il conseguimento dell'indennizzo.

Il quadro normativo è stato arricchito dalla legge n. 299/2005 che ha introdotto un ulteriore indennizzo in favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile verificatesi a seguito di vaccinazioni obbligatorie. 
Essenziale è che vi sia la prevedibilità della conseguenza dannosa e l’elemento soggettivo, cioè la presenza del dolo o della colpa dell’agente: perché il danno da vaccino sia ristorabile ex art. 2043 c.c. è necessario che esso sia derivato dal dolo o dalla colpa di chi ha inoculato il vaccino.

L’aspetto più problematico legato al danno da vaccino è senza dubbio la prova del nesso di causalità, onere per il danneggiato.
Più che mai attuali per la pandemia che in questo secolo ha colpito la terra, ma il profilo essenziale che interessa in special modo la vaccinazione anti COVID-19 è il consenso e l'informazione sul farmaco inoculato.

L'informazione sul vaccino appare non solo indispensabile per il paziente, ma anche un atto di responsabilità morale per il somministrante ed una scriminante per lo stesso.

L'informazione, inoltre, più che rappresentare una espressione di garanzia liberatoria per il somministrante deve rappresentarsi come una forma di conoscenza assoluta ed indispensabile che induca il paziente ad esercitare il suo diritto di scelta.

In definitiva, quando si parla di consenso in termini igienico-sanitari va evidenziato che deve trattarsi di consenso effettivamente informato: informazione seria, trasparente e completa.
Più l'informazione sul vaccino (o in genere sul farmaco) è precisa, maggior forza e sostanza di validità ha il consenso.

In altri termini, se vi è informazione può esserci consenso.

D'altro canto non si comprende come possa prestarsi un consenso su qualcosa su cui non vi è sufficiente informazione.
Nel caso di vaccino anti COVID-19 le informazioni che la scienza medica è in grado di fornire hanno un sufficiente grado di insufficienza.

I danni (eventuali o certi) che si possono realizzare sulla salute di un essere umano non sono controllabili in quanto sottratti ad una visione di insieme nella prospettiva futura. 
Quando il vaccinato sottoscrive il modulo, la sua sottoscrizione equivale ad un consenso informato o è piuttosto una mera dichiarazione la cui rilevanza non trova precise allocazioni giuridiche? 
Il vaccino anti COVID- 19 è un trattamento sanitario imponibile?

Al momento per la gente comune è un vaccino non obbligatorio, ma vogliono renderlo obbligatorio per alcune categorie professionali, che stride assai, con l'informazione corretta sul vaccino. 
E' valido un consenso se non si conoscono i danni (effettivi ed eventuali) del vaccino anti COVID-19?
Oppure bisogna inquadrare l'assenza di conoscenze ulteriori come una sorta di informazione in negativo?

Il consenso non è configurabile se non vi è sufficiente informazione...

Non scordiamoci poi che il Consiglio d'Europa ha deciso il 27 gennaio scorso, che nessuno può essere vaccinato contro la sua volontà o in maniera ricattatoria (risoluzione 2361/2021).

Ora, guardando alla realtà dei fatti, abbiamo visto come la sperimentazione vaccinale di massa abbia fatto più danni rispetto alla fantomatica "pandemia". Giornalmente persone perdono la vita subito dopo aver ricevuto il "salvifico vaccino"; giornalmente la sperimentazione lascia il segno con effetti collaterali; solo in Italia 12 mila morti da vaccino e nel resto del mondo è una strage. 

Abbiamo poi notizie che il "vaccino", che altro non è che una terapia genica, sia auto-diffondente ciò significa che siamo tutti a rischio, vaccinati e non vaccinati. 
Capite bene dunque, le  libertà sancite dalla Costituzione garantiscono il rispetto delle libertà fondamentali, ossia quei diritti connaturati alla persona, che preesistono all’ordinamento giuridico e che consentono all’individuo di esplicare liberamente la propria personalità. 

La libera scelta esiste, con  il buon senso, la responsabilità personale di non mettere in pericolo i nostri cari, per tanto esorto a non cedere alla sperimentazione umana. In tutta questa brutta faccenda sono stati violati costantemente i nostri diritti. 

Tutto ciò che stanno facendo è incostituzionale, per questo mi aspetto NORIMBERGA 2, perché qui si sta parlando di crimini contro l'umanità. 

Liberopensiero2019 




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Il giorno della vergogna 



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