Falla nel D.L. 23 luglio 2021, Tiboni (MIC): "Ecco il cavillo che annulla l’obbligo dal Green Pass
Il Decreto legge emanato il 23 luglio 2021 (di cui riportiamo il collegamento*) inerente l’accesso con Green Pass a servizi ed attività, contiene al suo interno (art. 4 comma e) un'articolo che rende nullo tale obbligo, vediamo il dettaglio.
L'art. 3 del D.L. 23 luglio 2021 inerente ‘Impiego certificazioni verdi COVID-19’ integra il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e chiarisce che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competi- zioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mo- stre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.
L’art. 4 sempre contenuto nel D.L. 23 luglio 2021 comma e, stabilisce invece che le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021’. I commi da 1 a 8 sono quelli inerenti l’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, articolo relativo alle 'Certificazioni verdi COVID-19’, rilasciate al fine di attestare l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. In tale articolo si chiariscono tutti gli aspetti delle certificazioni: "il comprovato stato di avvenuta vaccinazione, la validità di sei mesi, l’applicabilità in ambito nazionale ecc.”. Il regolamento 2021/953 ha subito una rettifica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) (di cui riportiamo il collegamento**) in tema di 'rilascio, verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19’. La rettifica ha introdotto la seguente modifica: 'È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.’.
Se da una parte quindi il D.L. 23 luglio 2021 fissa con l’art. 3 l’obbligo di accesso ad attività e servizi solo a coloro che possiedono il Green Pass, dall'altra l’art. 4 dello stesso D.L. richiamando il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce che una persona può scegliere di non vaccinarsi (il che significa che non disporrà del Green Pass che attesta lo stato di avvenuta vaccinazione) e per questo non può essere discriminato e deve essere pertanto libero di circolare. Il D.L. 23 luglio 2021 produce pertanto uno squilibrio dei diritti, vietando con l’art. 3 il diritto alla libera circolazione, viola non solo il diritto alla libertà sancito dalla Costituzione, ma viola inoltre anche il regolamento europeo 2021/953 che richiama al punto successivo, al quale si dovrebbe attenere, in quanto le persone che non vogliono vaccinarsi non possono essere discriminate. Questo D.L. è incostituzionale e non potrà mai essere convertito in legge, è un chiaro e maldestro stratagemma volto ad obbligare la gente alla vaccinazione. Chiunque richieda il Green Pass deve essere denunciato." Lo dichiara in esclusiva con una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC).
*Decreto legge 23 luglio 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf
**Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.
Regolamento (UE) 2021 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.pdf
***Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29
La <falla> è voluta ! semplicemente non potendo creare di fatto una legge discriminatoria e di conseguenza non potendo emetere un d.l uguale, hanno usato l'escamotage in essere per evitare incorrere nel penale, ma di fatto hanno fatto tutto questo per < ordini superiori> e per vedere quante <pecore> ancora circolino nel territorio, ovvero quanti ancora sono in qualche modo plagiabili.ora si stanno rendendo conto che è quasi impossibile soggiogare l'intera massa umana, ma nonostante tutto continueranno, finchè qualcosa li farà sparire dalla nostra visione quotidiana-
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